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Decreto — n. 32069/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 32069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a liquidation judgment against an agricultural company and its partners, with the Public Prosecutor also named as an intimated party. The court ruled that the appellant's inaction constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the case and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for case termination constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day period renunciation of appeal procedural default case termination proposal mancato anticipo delle spese spese di esecuzione fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5113/2024 R.G. proposto da : ROSSI BENIGNO E MOREALE PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLA, ROSSI BENIGNO E MOREALE PAOLA IN QUALITA’ DI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI rappresentati e difesi dall'avvocato BENEDETTO GARGANI unitamente all’avvocato ROBERTO CASUCCI -ricorrenti- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ROSSI BENIGNO E MOREALE PAOLA S.S. AZIENDA AGRICOLAE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI ROSSI BENIGNO, MOREALE PAOLA rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO MAGRINI -controricorrenti- nonché contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO TRIESTE n.43/2024 depositata il 24/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec