Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were Santarelli and Tembo SRL against International Credit Recovery and AMCO Asset Management. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the proposal for judgment within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11573/2024 R.G. proposto da: SANTARELLI PIETRO, SANTARELLI FELICE, SANTARELLI SUSI, TEMBO SRL, SANTARELLI PAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato FENIZIA MARINI -ricorrente- contro INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO GRIFONI -controricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO GRIFONI -controricorrente- nonché contro FALLIMENTO SACO SPA -intimato- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO depositato il 04/04/2024 all’esito del proc.to n.1605/2021 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 11573/2024 Numero sezionale 887/2025 Numero di raccolta generale 32068/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 11573/2024 Numero sezionale 887/2025 Numero di raccolta generale 32068/2025 Data pubblicazione 10/12/2025