Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Luca Fois, did not respond to the proposal to define the judgment, while the respondent, Tirrenia di Navigazione S.p.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13910/2024 R.G. proposto da: FOIS LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato LAMBERTO FERRARA unitamente all’avvocato ENRICO PONASSI -ricorrente- contro TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO VERGANI unitamente all’avvocato VITTORIO MINERVINI -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 1234/2024 depositato il 22/05/2024 all’esito del proc.to n. 44501/2019 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13910/2024 Numero sezionale 885/2025 Numero di raccolta generale 32063/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.850 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 13910/2024 Numero sezionale 885/2025 Numero di raccolta generale 32063/2025 Data pubblicazione 10/12/2025