Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The proceedings involved a dispute between the appellants and three respondents regarding a specific legal matter, but the procedural lapse rendered the appeal ineffective. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16592/2024 R.G. proposto da: RICCI LAURETTA, BIASINI LUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIER PAOLO LUCCHESE -ricorrenti- contro IFIS NPL SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA VANDINI -controricorrente- contro UNICREDIT SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO LUDINI -controricorrente- nonché contro FBS SPA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.3071/2024 depositata il 02/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16592/2024 Numero sezionale 884/2025 Numero di raccolta generale 32062/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.750 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 16592/2024 Numero sezionale 884/2025 Numero di raccolta generale 32062/2025 Data pubblicazione 10/12/2025