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Decreto — n. 32017/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32017/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32017/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3515/2022 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO LUCONI -ricorrente- contro FALLIMENTO LA NUOVA ADELCHI S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1269/2021 depositata il 25/11/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 32017/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO LUCONI -ricorrente- contro FALLIMENTO LA NUOVA ADELCHI S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1269/2021 depositata il 25/11/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata;

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca del gratuito patrocinio tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3515/2022 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO LUCONI -ricorrente- contro FALLIMENTO LA NUOVA ADELCHI S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1269/2021 depositata il 25/11/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 06/12/2025 Il Presidente Titolare Numero registro generale 3515/2022 Numero sezionale 874/2025 Numero di raccolta generale 32017/2025 Data pubblicazione 09/12/2025 Maria Acierno Numero registro generale 3515/2022 Numero sezionale 874/2025 Numero di raccolta generale 32017/2025 Data pubblicazione 09/12/2025