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Decreto — n. 32016/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32016/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32016/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4942/2025 R.G. proposto da: FOTI DOMENICO, DELL'ARTE MARIA DONATELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato MIRKO ZAFFARONI -ricorrente- contro LEVITICUS SPV S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato MARGHERITA GRASSI CATAPANO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.28/2025 depositata il 10/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 32016/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: FOTI DOMENICO, DELL'ARTE MARIA DONATELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato MIRKO ZAFFARONI -ricorrente- contro LEVITICUS SPV S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato MARGHERITA GRASSI CATAPANO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.28/2025 depositata il 10/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento revoca del gratuito patrocinio ripetibili dell'avvocato desistenza dall'azione riduzione della mercede d'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4942/2025 R.G. proposto da: FOTI DOMENICO, DELL'ARTE MARIA DONATELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato MIRKO ZAFFARONI -ricorrente- contro LEVITICUS SPV S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato MARGHERITA GRASSI CATAPANO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.28/2025 depositata il 10/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 4942/2025 Numero sezionale 873/2025 Numero di raccolta generale 32016/2025 Data pubblicazione 09/12/2025 Così deciso in Roma, il 06/12/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 4942/2025 Numero sezionale 873/2025 Numero di raccolta generale 32016/2025 Data pubblicazione 09/12/2025