Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' formal renunciation of the main appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the formal renunciation of the main appeal by the plaintiffs. The plaintiffs, I.C.P.I. S.r.l., had filed an appeal against lower court judgments involving Cobit S.r.l. and Purple SPV S.r.l., but subsequently withdrew this request. The court ruled that such renunciations meet the requirements of the Civil Procedure Code and that no further judicial action is necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; The court may declare proceedings extinguished by decree when parties formally renounce their appeal, thereby terminating the litigation without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG. 1192/2025 proposto da: I.C.P.I. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Pinto Angelo, Pinto Cristian, Pinto Saverio, rappresentati e difesi dall’Avvocato Orsini Alessio; - Ricorrenti- contro Cobit S.r.l.; - intimato - contro Purple SPV S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratrice, la Cerved Credit Management S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avvocato Biocca Gaetano -controricorrente- avverso la Sentenza non definitiva n° 1413/2023 della Corte d’Appello di Ancona del 29-09-2023 nonché di quella definitiva 923/2024 della Corte d’Appello di Ancona del 13.06.2024; lette le rinunce dei ricorrenti al ricorso principale e l’accettazione della controricorrente;
Numero registro generale 1192/2025 Numero sezionale 866/2025 Numero di raccolta generale 32006/2025 Data pubblicazione 09/12/2025 ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente e la mancata difesa della parte intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18.11.2025 La Presidente Titolare Dott.ssa Maria Acierno Numero registro generale 1192/2025 Numero sezionale 866/2025 Numero di raccolta generale 32006/2025 Data pubblicazione 09/12/2025