Court declares Treviso court competent for liquidation due to defendant's prior seat location.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court resolved a negative jurisdictional conflict by declaring the Treviso Tribunal competent for the judicial liquidation of P I s.r.l. The defendant, P I s.r.l., had moved its legal seat from Loria (Treviso's district) to Rome before filing competing liquidation petitions in Vicenza and Roma. The court ruled that the Treviso Tribunal's jurisdiction was established because the company's seat was located in its district during the year preceding the filing of both petitions. Consequently, the court remitted the parties to the Treviso Tribunal to proceed with the liquidation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, 2° co., 3° co., lett. c), Art. 28 c.c.i.i.; In cases of negative jurisdictional conflict regarding judicial liquidation, the court hearing the resumed proceedings is competent if the debtor's legal seat was located in its district during the year preceding the filing of the liquidation petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cenzacon ordinanza del 29.5.2025, nella causa MED REAL s.p.a. - c.f. 03504380241 – rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Barbalace / BELLINI FABIO – c.f. BL L FBA61A07D612A – rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorio Albisani. contro P I s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 05272280263 - in persona del legale rappresentante pro tempore udita la relazione nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 del consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottoressa Luisa De Renzis, che ha chiesto risolversi “il conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., dichiarando competente il Tribunale di Treviso in ordine all’apertura della liquidazione giudiziale della società (…) oggetto di entrambe le suindicate istanze”, RILEVATO CHE 1.Con ricorso in data 2 4. 1 2 .20 24 al Tribunale di Vicenza la “Med Real” s.p.a. ha propostodomanda di apertura della liquidazione giudiziale in danno della “P I” s.r.l.
2. Con ricorso in data 18.2.2025 al Tribunale di Roma Fabio Bellini ha propostodomanda di apertura della liquidazione giudiziale parimenti in danno della “P I” s.r.l.
3. Con ordinanza in data 7.5.2025 i l Tribunale di Roma ha dichiara to la propria incompetenza per territorio, siccome competente il Tribunale di Vicenza, giacchéla “P I” aveva trasferito la propria sede legale da Bassano del Grappa a Roma nell’anno antecedente al deposito (in data 18.2.2005) del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
4. Fabio Bellini ha riassunto innanzi al Tribunale di Vicenza il pr ocedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale in danno della“P I” s.r.l. 5.Con ordinanza in data 2 9. 5 .20 25 i l Tribunale di Vicenza ha opina to a sua volta per la propria incompetenza ratione loci. Ha evidenziato– in relazione alla previsione dell’art. 28 c.c.i.i. - che la “P I”, nell’anno antecedente alla proposizione di ambedue i ricorsi ex art. 37, 2° co., c.c.i.i., avevatrasferito la propria sede da Loria, ricompresa nel circondario del Tribunale di Treviso, dapprima a Bassano del Grappa e poi a Roma.
Ha assuntodunque che competente per territorio è il Tribunale di Treviso, nel cui circondario la “P I” aveva avuto sede fino al 18.4.2024, dì ricadente nell’anno anteriore al deposito di entrambi iricorsi ex art. 37, 2° co., c.c.i.i. Il Tribunale di Vicenza ha chiesto quindi il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, 2° co., c.c.i.i. e 45 cod. proc. civ. 6.Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte. RITENUTO CHE 7.Va dichiarata la competenza del Tribunale di Treviso . 8.Nella specie si è al cospetto di un conflitto negativo di competenza.
E il Tribunale di Vicenza è senza dubbio abilitato alla richiesta del regolamento d’ufficio (cfr. Cass. (ord.) 29.3.2023, n. 8891, secondo cui l’art. 45 cod.proc. civ. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria dicompetenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d’ufficioil conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile – è il caso de quo (cfr. Cass. 24.3.1998, n. 3105, seppur con riferimento al fallimento) - e non già qualora ritenga che lacompetenza sia regolata unicamente per valore ) . 9.Nella specie, così come ha dato atto il P.M., risulta effettivamente – dalla visura camerale agli atti (cfr. pag. 14) - che sino al 18.4.2024, dì ricompreso nell’anno anteriore al deposito e dell’uno e dell’altro ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, la “P I” ha avuto sede legale in Loria, alla via Callalta, n. 33,ovvero nel circondario del Tribunale di Treviso.
Tanto evidentemente esplica valenza in relazione ed agli effetti delle previsioni di cui agli artt. 27, 2° co. e 3° co., lett. c), e 28 c.c.i.i. 10.Nessuna statuizione va assunta in tema di spese. P.Q.M La Corte dichiara, con riferimento al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale della “P I” s.r.l., la competenza del Tribunale di Treviso dinanzi al quale rimette le partinel termine di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25novembre 20 25 . Il presidente Francesco Terrusi