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Ordinanza — n. 31966/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation rules that Massa has jurisdiction over Easy Line S.r.l. bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31966/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the territorial jurisdiction of the Tribunal of Massa valid over bankruptcy proceedings initiated against Easy Line S.r.l. The Tribunal of Avellino had claimed jurisdiction based on the company's legal seat, while Massa argued the center of main interests was located there. The court rejected Avellino's reliance on the principle of non-contestation for procedural issues, holding that the special statutory presumption regarding the coincidence of legal seat and center of interests can only be overturned by unique evidence proving the actual center of management is elsewhere.

Regesto Legislator

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Art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.; Art. 115, comma 1, c.p.c.; The presumption of coincidence between the legal seat and the center of main interests of a debtor may be rebutted only by unique evidence demonstrating that the center of management is located elsewhere.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction bankruptcy proceedings center of main interests legal seat presumption non-contestation principle territorial competence insolvency regulation competenza territoriale alternativa

Disposizioni normative citate

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Art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.
2697 c.c.), posto che nella materia qui in esame deve t rovare applicazione la norma speciale(presunzione legale relativa) della coincidenza, fino a prova contraria, tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore (art. 27, comma 3, lett.
Art. 115, comma 1, c.p.c.
Art. 29, comma 2, c.c.i.i.
Art. 30, comma 2, c.c.i.i.
Art. 45 c.p.c.
Art. 44 c.c.i.i.
nei confronti di EASY LINE S.r.l., nonché ilricorso di quest’ultima ex art. 44 c.c.i.i. (d.lgs.
Art. 2697 c.c.
art. 44 c.c
nei confronti di EASY LINE S.r.l., nonché ilricorso di quest’ultima ex art. 44 c.c.i.i.
art. 45 c.p
art. 120-bis c.c

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11092/2025R.G. proposto d’ufficio da Tribunale di Avellino con ordinanza 27 . 5 .202 5 , pronunciata nel procedimento unitarioivi iscritto al n. 70/202 5 R.G. , avente ad oggetto i ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa e da POWERPHONE S.r.l. nei confronti di EASY LINE S.r.l., nonché ilricorso di quest’ultima ex art. 44 c.c.i.i. (d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) per essere ammessa a uno strumento di regolazione della crisi o insolvenza alternativo rispetto alla liquidazione giudiziale; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Massa; letta la memoria depositata da Easy Line S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiana Fabbrizie Gianluca Perreca, che si sono rimessi all’apprezzamento di questa Corte di Cassazione per lo scioglimento del conflitto di competenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025dal Consigliere Andrea Zuliani; rilevato che Tribunale di Avellino ha chiesto d’ufficio , ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il regolamento d ella competenza territorialeinderogabile, dopo che il Tribunale di Massa – ove è ubicata la sede legale di Easy Line S.r.l.

– si era dichiarato incompetente a decidere sia sul le istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale, sia sul la contrapposta domanda prenotativa per l’ amm i ss ione a uno strumento di regolazione della crisi, ritenendo che il «centro degli interessi principali » della societàsi trovasse, appunto, nella città di Avellino; ritenuto che «la presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra sede legale dell’impresa e sede principale dell’impresa – ossia il luogo in cui si svolge l’attività di direzione, organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi (Cass.19343/2016), ovvero l’attività liquidatoria ove la società debitrice sia stata posta in liquidazione (Cass. 18535/2004) – può essere superata solo a fronte di prove univoche, idonee a dimostrare che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio» (così Cass. n. 11202/2025, che cita, altresì,conformi:

Cass. nn. 34482/2022, 16116/2019, 6886/2012); ritenuto che il Tribunale di Avellino ha post o in evidenza taluni indiciche conforta no, anche sul piano dell’accertamento in concreto, la presunzione normativa di corrispondenza tra sede legale e «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi» (art. 2, lett. m, c.c.i.i.), ovverosia: lo svolgimento a Massa delle riunioni delle assemblee per l’approvazione dei bilancisociali; l’ubicazione in quella città del domicilio di almeno uno dei soci e dell’amministratore (ora liquidatore) della società (mentre nessun socio risulta domiciliato ad Avellino); l’assunzione davanti ad un Notaio di Massa della determina ai sensi dell’art. 120-bis c.c.i.i. per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza; considerato che l’ordinanza con cui il Tribunale di Massa ha dichiarato la propria incompetenza fa leva soprattutto sulla non contestazione dei fatti allega ti d a lla debitrice , con esplicit o richiamo del principio sancito nell’art. 115, comma 1, c.p.c.; ritenuto, peraltro, che il principio di non contestazione non può trovare applicazione al fine di risolvere una questione processuale che non è rimessa alla volontà delle parti, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, come reso evidente dalla stessa prevista possibilità di sollevare d’ufficio il conflitto negativo o positivo tra diverse autorità giudiziarie (artt. 29, comma 2,e 30, comma 2, c.c.i.i.) ; ritenuto, pertanto, che il giudice adito ha il potere-dovere di accertare in concreto i fatti che fondano o negano la sua competenza territoriale inderogabile, non potendosi limitare a considerare «fatti pacifici» quelli allegati da una parte, soltanto perché non esplicitamente contestati dalle controparti; ritenuto che altrettanto improprio è il richiamo, nell’ordinanza del Tribunale di Massa, alle disposizioni general i sulla distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), posto che nella materia qui in esame deve t rovare applicazione la norma speciale(presunzione legale relativa) della coincidenza, fino a prova contraria, tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore (art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.) ; ritenuto, in definitiva, che competente a decidere sulle domande presentate da e nei confronti di Easy Line S.r.l.,come sopra specificate, è il Tribunale di Massa , dal che consegue l’accoglimento del ricorso, senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio;

P.Q.M La Corte: dichiara la competenza del Tribunale di Massa, davanti al qu