Cassation court dismisses appeal due to procedural defect in filing time for remand proceedings under bankruptcy law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the remand request within the strict deadline applicable to bankruptcy-related proceedings. The appellant, a company in bankruptcy, sought to resume proceedings after a prior cassation ruling, but the filing occurred after the standard short deadline had expired. The court ruled that bankruptcy proceedings regarding declaration and revocation are exempt from holiday suspensions and must strictly adhere to the original procedural rules, rejecting the argument for a longer filing period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 1 l. 742/1969; Art. 3 r.d. 12/1941; Art. 18 l.fall.; Art. 392 c.p.c.: Proceedings concerning the declaration and revocation of bankruptcy are exempt from the suspension of time limits during holidays and must strictly observe the procedural rules applicable at the time the original proceedings were initiated, treating the remand as a continuation rather than a new procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Fabrizio Guerrera ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell’avvocato Sabina Ciccotti. RICORRENTE contro CURATORE del FALLIMENTO della PUNTO DUE s.r.l., in persona dell’avvocato Guglielmo D’Anna, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, alla via Tenente Genovese, n. 26, presso lo studio dell’avvocato Giuseppa Siracusa -dello Studio Legale Associato Comito Siracusa Avvocati – che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di MESSINA. INTIMATO PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO di GOTTO. INTIMATO avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 256/2022, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Con ricorso in data 13.12.2010 al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la “Punto Due” s.r.l. chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. All’uopo proponeva la cessione di tutti i beni aziendali ai fini dell’integrale pagamento delle spese di giustizia e di procedura, dell’integrale pagamento dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione e dell’integrale pagamento, seppur senza interessi, dei creditori chirografari. 2.Con decreto del 19.5.2011 il tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo (cfr. ricorso, pag. 7). 3.Nel prosieguo il commissario giudiziale faceva luogo alla segnalazione di fatti suscettibili dirilievo ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura.
Indi, il tribunale, con decreto del 24.2.2012, disponeva la comparizione della società istante per l’udienza camerale del 13.3.2012.
4. Con decreto in data 17.4.2012 il tribunale reputava atto in frode ai creditori, peraltro, l’omessa comunicazione della pendenza di taluni procedimenti insorti successivamente alla presentazione della domanda di concordato e, per l’effetto, revocava l’ammissione al concordato. Con sentenza in pari data il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava il fallimento della “Punto Due” s.r.l.
5. Avverso il decreto del 17.4.2012 ed avverso la sentenza di fallimento proponevano reclamo la “Punto Due” e la creditrice “Duegi” s.r.l. 6.Con sentenza n. 387/2013 la Corte di Messina rigettava il reclamo. 7.Con ordinanza n. 10756/2018 questa Corte, in accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto dalla “Punto Due”, cassava la sentenza della Corte d’Appello di Messina. 8.La “Punto Due” riassumeva il giudizio in sede di rinvio. Resisteva il curatore del fallimento della “Punto Due”. Non si costituiva la “Duegi”.
9. Con sentenza n. 25 6 dei 18.3/21.4.2022 la Corte d’Appello di Messina rigettava il reclamo e regolava le spese. 10.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Punto Due” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivila cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “Punto Due” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile, improcedibileo rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non hanno svolto difese. 11.Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE 12. Il ricorso è inammissibile siccome tardivamente proposto. Va dunque accolta l’eccezione formulata in tal senso dal curatore controricorrente. 13.La sentenza impugnata, di rigetto del reclamo ex art. 18 l.fall., risulta pubblicata in data 21.4.2022 e in pari data comunicata –nel suo testo integrale -ai procuratori delle parti, a mezzo p.e.c., dalla cancelleria della Corte d’Appello di Messina ai sensi dell’art. 18, 13° co., l.fall. Invero, il controricorrente ha prodotto il messaggio di postacert.eml (all.
8) e la “ricevuta breve di avvenuta consegna”del medesimo messaggio al difensore della “SIC.R.AL.”s.r.l. Ulteriormente il controricorrente ha prodotto (cfr. altresì memoria controricorrente, pag. 3) “ attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione/notificazione eseguita in data 21 aprile 2022 nei confronti di Avv. Fabrizio Guerrera, rilasciata dalla cancelleria della Corte d’Appello di Messina indata 04/11/2022, con cui “Si dà atto che in data 21 aprile 2022 alle ore 1 1 . 33 , la cancelleria del CORTE D’APPELLO DI MESSINA (…) ha inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con GLME;2022;9670385 a FABRIZIO GUERRERA (VIA G.
VENEZIAN, 23 MESSINA) all’indirizzo di posta elettronica certificata guerreraeasso- ciati@pec.giuffre.it”. Dalla stessa attestazionesi evince che “il messaggio risulta consegnato nella casella del destinatario il 21 aprile 2022 alle 11:33, id Ricevuta avvenuta consegna 32691795”. 14.Come noto, il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento è soggetto alla disciplina speciale dell’art. 18, 14°, l.fall., per cui va proposto entro il termine di “trenta giorni dalla notificazione”. In proposito si è detto ripetutamente che la notifica effettuata dal cancelliere a mezzo p.e.c., ai sensi dell'art. 16, 4° co., d.l. n. 179/2012 (conv. dalla l. 221/2012), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, 2° co., cod. p roc . c iv . (come novellato dal d.l. 90/2014, conv. dalla l. 114/2014), che trova applicazione solo nel caso di atto a impulso di parte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria (Cass. 12389/2024, 13845/2023, 31593/2022, 31457/2022, 29118/2022, 6278/2022, 13225/2021, 6805/2021, 889/2021, 21964/2020, 19006/2020, 23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 2315/2017, 10525/2016).
Si tratta infatti di un meccanismo rispondente alle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, diretto a far sì che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata dalla sua comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria (Cass. 31547/2022, 23575/2017). 15.Nel caso in esame il ricorso per cassazione è stato notificato solo in data 19.10.2022, dunque ben oltre il termine di trenta giorni decorrente, ai sensi dell’art. 18, 13° co. e 14° co ., l.fall., dalla notificazione di cancelleria del 21.4.2022, senza che possa pertanto applicarsi il cd. termine lungo di cui all’art. 327 cod.proc. c iv .
È appena il caso di ricordare che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, exart. 1 l. 742/1969, non si applica (per il combinato disposto del successivo art. 3 e dell'art. 92 r.d. 12/1941) alle “ cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio (Cass. 24019/2020, 622/2016).
16. Questo regime resta fermo anche qualora si tratti, come nel caso in esame, del giudizio di rinvio, che rimane assoggettato alle regole del rito camerale disciplinanti l’originario procedimento ex art. 18 l.fall., di cui rappresenta una fase ulteriore, tanto da dover essere riassunto con ricorso, e non con citazione (Cass. 8980/2021). Ed invero, la disposizione di cui all’art. 392 cod.proc. c iv ., laddove stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, deve essere adattata al rito di volta in volta applicabile, le cui prescrizioni vanno integralmente rispettate anche a seguito della cassazione con rinvio del provvedimento impugnato (Cass. 12668/2022, 30075/2023).
È insomma principio consolidato quello secondo il quale il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e resta perciò soggetto -anche ove mutino le regole del processo, se non diversamente previsto -alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. 17.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Punto Due” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “Punto Due” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Punto Due” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione