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Ordinanza — n. 31888/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows asylum seeker's appeal against expulsion order due to pending repeated international protection request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31888/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal filed by a Senegalese national against a judicial expulsion order issued by the Peace Judge of Latina. The appellant argued that the expulsion decree was invalid because a repeated application for international protection had already been submitted prior to the notification of the expulsion. The court held that the judge must suspend the effectiveness of the expulsion measure while awaiting the decision on the repeated protection request, thereby rendering the immediate removal unlawful.

Regesto Legislator

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Art. 7 D.Lgs. 25/2008; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The court establishes that an expulsion order loses its immediate effect if a repeated application for international protection has been filed before its notification, requiring the judge to suspend the measure pending the Commission's decision.

Parole chiave

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repeated asylum request suspension of expulsion international protection judicial review of expulsion effectiveness of administrative act Cassation procedure immigration law domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 7 D.Lgs. 25/2008
Si esaminano insieme l’ultima parte del primo motivo di impugnazione (“Violazione dell’art. 7 d.lgs. 25/2008”), il secondomotivo di impugnazione (” Nullità del provvedimento, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Primo motivo di impugnazione (Nullità del provvedimento ex art. 360 n.
Art. 18 D.P.R. 445/2000
per violazione dell’art. 18 D.P.R. 445/2000, dell’art.
Art. 8 CEDU
445/2000, dell’art. 8 CEDU, dell’art.
art. 13 d.lgs. 286/98
Il Giudice di P ace di Latina , con la sentenza pubblicata il 10/2/2025, ha respinto l’opposizione ex art. 13 d.lgs. 286/98 e art.
art. 18 d.lgs. 150/2011
286/98 e art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Latina.
art. 18 D.P.R. 445/2000
per violazione dell’art. 18 D.P.R. 445/2000, dell’art.
art. 7 d.lgs. 25/2008
Si esaminano insieme l’ultima parte del primo motivo di impugnazione (“Violazione dell’art. 7 d.lgs. 25/2008”), il secondomotivo di impugnazione (” Nullità del provvedimento, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., vizio di motivazione, motivazione apparente”), e il terzo motivo di impugnazione (“ Nullità del provvedimento, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 9 settembre 2024, n. 24138
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5394/2025 R.G. proposto da: DABO Sekou, nato in Senegal l’8/12/1995, c.f. DBASKE95T08Z343F, rappresentato e difeso per procura speciale allegata al ricorso dall’Avv. Anna Novara, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Anna Novara in Roma, Piazza Camillo Finocchiaro Aprile n. 3 -ricorrente – contro pagina MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. 80014130928) e per l’ UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO LATINA (C.F. 80007150594) in persona dei rispettivi rappresentanti pro - tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 -resistente - Avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Latin a, dep ositat o e comunicatoil 10/2/2025, nel procedimento n. 1369/2024 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Silvia Vitrò FATTI DI CAUSA 1)Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Latinail decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Latina il 4/3/2024.

Il provvedimento era stato adottato perché il ricorrente era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ed era illegalmente presentein Italia e ritenutosi che non sussistessero le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad obblighi costituzionali o internazionali, né i presupposti di cui all’art. 19 TUI- come modificato dal D.L. 130/2020 conv. in L. 173/2020 e poi dal D.L. 20/2023, conv. nella L. 50/2023 - e 32 co. 3 d.lgs. 25/2008-. Il Giudice di P ace di Latina , con la sentenza pubblicata il 10/2/2025, ha respinto l’opposizione ex art. 13 d.lgs. 286/98 e art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Latina.

Il GDP ha rilevato che il ricorrenteera entrato nel territorio dello Stato in data 15/9/2016 senza alcun titolo legittimante la sua presenza in Italia , che era stata pagina respinta la sua domanda di protezione inter n azionale, che non sussistevano le condizioniper il rilascio di un permesso di soggiorno , né i presupposti ex art. 19 TUI,e che non era sta ta p rod o tta documentazione idonea a certificare la validità di un rapporto di lavoro. 2)Con ricorso del 10/3/2025 il sig. Dabou Sekou ha impugnato la sen tenza del GDP di Latina,proponendo 3 motivi di ricorso .

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti solo per partecipare all’udienza eventualmente fissata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Primo motivo di impugnazione (Nullità del provvedimento ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 18 D.P.R. 445/2000, dell’art. 8 CEDU, dell’art. 7 D. Lgs 25/2008). Il primo motivo di impugnazione è composto da tre distinte denunce di violazionedi legge. Si esaminano insieme l’ultima parte del primo motivo di impugnazione (“Violazione dell’art. 7 d.lgs. 25/2008”), il secondomotivo di impugnazione (” Nullità del provvedimento, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132, 134 e 135 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., vizio di motivazione, motivazione apparente”), e il terzo motivo di impugnazione (“ Nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”). 1.1) Si osserva, infatti, che tutte e tre le contestazioni sopra riportate si riferiscono al l’ assunto del ricorrente circ a la sua inespellibilità per via dell’avvenuta presentazionedella domanda di protezione internazionale.

In particolare, il ricorrente riferisce di aver presentato una prima domanda di protezione internazionale nel2016, che la stessa gli era stata respinta e che, poi, pagina il 5/9/2022 aveva presentato una nuova domanda di protezione internazionale e che era in attesa della convocazione da parte della C ommissione Territoriale , come da pec inviate alla Questura di Latina (del 22/6/2023 e del 3/11/2023), in cui chiedeva informazionicirca la data di convocazione, e che erano rimaste senza esito (all. 4 e 5 al ricorsoal GDP). Il ricorrente sostiene, dunque , di trovarsi nella condizione di inespel l ibilità prevista dall’art. 7 co. 1 d.lgs. 25/2008 (“Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell’art. 32”).

Pertanto, il ricorrente espone questa sua contestazione sia ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di legge, in particolare dell’art. 7, co. 1, d.lgs. 25/2008, sia ex art. 360 n. 4 c.p.c. per difetto di motivazione o motivazione apparente (risultandooscuro il percorso logico del GDP sia l addove afferma che “dal decreto di espulsione no n r isul ta che il Dabo S e kou abbi a alcun titolo c h e legittimi la s ua permanenza sul territorio dello Stato” , sia laddove afferma che “ri s u l ta che è stata respinta l’ istanza di protezione internazionale per mancanza di presupposti”, perché in tal modo appare fare confusione fra le due domande di protezione internazionale prese nt ate dal ricorrente ), sia ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, cioè il fatto d ell’ avvenuta presentazionedi una seconda domanda di protezione internazionale. 1.2) Si ritiene fondato il motivo collegato dal ricorrente all’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’ omessa considerazione del fatto della presentazione di una seconda domanda di protezione internazionale (restando assorbiti gli altri due motivi collegatialla stessa q uestione).

Si nota infatti, che è vero che l’art. 7, co. 2, d.lgs. 25/2008 pone limiti al divieto di espulsione in caso di reiterazione della domanda di protezione internazionale (nel senso che, alla reiterazione di tale do man da non sempre consegue la temporaneainespellibilità). Tuttavia il GDP ri su lta non aver preso in considerazione l’avven u ta presentazione di nuova d oman da di protezione internazionale d a parte del pagina ricorrente, limitandosi a sottolineare che, dopo l’ ingresso nel territorio nazionale nel 2016, la sua domanda diprotezione era stata respinta (la prima, dunque).

Il GDP, quindi, ha erroneamente omesso di considerare il fatto della seconda presentazione di domanda di protezione internazionale , fatto decisivo per il giudiziosull’espellibilità o meno del ricorrente , dovendo essere valutat a , alla luce di tale fatto, la sussistenza o meno de i presupposti di cui all’art. 7, co. 2, d.lgs. 25/2008. Invero, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sussiste anche nel caso di proposizione di una prima domanda reiterata di protezione internazionale. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, infatti, "1.

Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis)." Come precisato da questa Corte (Cass., Sez. I, 9 settembre 2024, n. 24138) , infatti, il citato art. 7, nel testo sopra riportato, attribuisce al richiedente asilo, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, anche nel caso di domanda reiterata, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda pagina reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata.

Il Giudice di pace avrebbe, dunque, dovuto tenere conto della avvenuta presentazione di domanda di protezione internazionale reiterata già prima della ricezione della notifica del decreto di espulsione, anche ai soli fini della sospensione dell'efficacia di tale provvedimento, nell'attesa della definizione del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale reiterata.

2) Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al terzo motivo. Restano assorbiti, come su detto, la terza parte del primo motivo e il secondo motivo, che si riferiscono sempre al tema della presentazione della domanda reiterata di protezione internazionale. Restano assorbiti altresì i primi due aspetti del primo motivo. In particolare, la censura di violazione dell’art. 18 D.P.R. 445/2000 (il ricorrente afferma di aver eccepito davanti al Giudice di Pace la nullità del decreto di espulsione perché lo stesso era privo dell’attestazione di conformità, richiamando l’art. 18 del DPR 28/12/2000 n. 445, secondo il quale l’autenticazione di una copia consiste nell’attestazione di conformitàall’originale, apposta alla fine della copia, da parte di un pubblico ufficiale autorizzato ): di fronte alla presenza dell’attestazione di conformità della copia all’originale da parte dell’ufficiale della Questura di Latina, la questione sull’invalidità del provvedimento di espulsione per ragioni formali è superata e assorbita dall’avvenuto accoglimento del ricorso ai sensi dell’art . 360 n. 5, come sopra illustrato.

Quanto alla censura di violazione dell’art. 8 CEDU, perché il GDP non ha tenuto conto della sua situazione lavorativa e dunque per mancato rispetto della vita privata del cittadino straniero , anche in questo caso l’accoglimento dell’eccezione di inespellibità dello straniero assorbe la censura circa la valutazione dellasua situazione lavorativa. pagina Lasentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, assorbito ne l resto, cassa il provvedimento impugnatoe rinvia al Giudice di Pace di Latina , in persona di diverso magistrato, anche per la regolazion