Italian Supreme Court corrects a clerical error in an order regarding the misspelled name of a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVela Shop Nautica S.r.l. requested the Italian Supreme Court to correct a clerical error in Order No. 5577/2025, which mistakenly listed the opposing counsel's name as 'Massimo Faenza' instead of 'Massimo Fenza'. The court accepted the request as a mere material error without prejudice to the substance of the decision. Consequently, the clerical mistake was formally corrected in the original order by the registry.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A clerical error in the name of a party or their representative in a court order may be corrected upon request if the error is material and does not affect the substance of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti BANCO DI SARDEGNA SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA MAZZAROPPI unitamente all’avvocato LOREDANA BOI -già ricorrente- VELA SHOP NAUTICASRL, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO ANGELO FENZA -già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 5577/2025depositata il 3 . 3.2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Rilevato che: - Vela Shop Nautica S.r.l. in liquidazione ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 5577/2025 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 3.3.2025 con cui veniva respinto il ricorso proposto da Banco di Sardegna s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 22.4.2020 e condannata «la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario Massimo Faenza», poiché in tale ordinanza è stato per errore materiale indicato il nome dell’avvocato antistatario «Massimo Faenza» al posto di quello corretto «Massimo Fenza»; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 27.11.2025 per la quale non sono state depositate memorie;
Considerato che, il ricorso è stato notificato a controparte il 10.3.2025 : -può procedersi alla richiesta correzione concretando quello indicato un mero errore materiale, In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n.5577/2025 di questa Corte (pag. 12) è scritto:
a) in parte motiva «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’avv. Massimo Faenza che ne ha fatto richiesta» deve leggersi ed intendersi «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’avv. Massimo Fenza che ne ha fatto richiesta».
b) nel dispositivo «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario Massimo Faenza» deve leggersi ed intendersi «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario Massimo Fenza» - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (v.Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n.5577/2025 di questa Corte (pag.12) ove è scritto:
a) in parte motiva ove è scritto: «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’avv. Massimo Faenza che ne ha fatto richiesta» deve leggersi ed intendersi: «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’avv. Massimo Fenza che ne ha fatto richiesta».
b) nel dispositivo ove è scritto: «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario Massimo Faenza» deve leggersi ed intendersi: «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario Massimo Fenza». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in