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Ordinanza — n. 31781/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against bank judgment, ruling that interest imputation requires first removing illegal charges to determine true balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31781/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by a bank customer against a lower court judgment regarding an overdraft account. The customer argued that the bank failed to properly calculate interest payments, while the bank contended that the statute of limitations had expired for certain amounts. The court ruled that to verify if a deposit was intended to repay debt or merely restore the account balance, the bank must first remove all illegal charges from the account records before calculating the true balance.

Regesto Legislator

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Art. 1194, second comma, cod. civ.; Art. 2033, 2046 cod. civ.: To determine if a deposit has a solutoria nature in an overdraft account, all illegal charges must be removed first to ascertain the true balance.

Parole chiave

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interest imputation mechanism overdraft account balance illegal charges removal statute of limitations defense repayment of unjust enrichment calcolo degli interessi deduzione degli interessi passivi compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 1194, second comma, cod. civ.
4.Il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, secondo comma, cod.
Art. 2033 cod. civ.
Art. 2046 cod. civ.
art. 186-quater cod. proc. civ
2.Il Tribunale di Brindisi –previo espletamento di CTU e all’esito di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 9141/2020
Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata si è posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità (di cui vengono richiamati i precedenti di Cass., n. 9141/2020 e Cass., n.
Cass., n. 3858/2021
Cass., n. 13586/2024
5.Ne consegue che l’individuazione delle rimesse di natura solutoria, ai fini per cui è causa,deve essere condotta in base ai saldi della banca rettificati, tenuto conto delle poste ivi illegittimamente annotate, le quali vanno depurate dalle annotazioni che siano state ritenute illegittime (Cass., n. 13586/2024 ;
Cass., Sez. U., n. 19750/2025
Cass., Sez. U., n. 19750/2025).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17227/2021 R.G. proposto da C.E.S.L.E. SRL (00223020744) , elettivamente domiciliato in ROMA VIA JACOPO DA PONTE 49, presso lo studio dell’avvocato DONATIVI VINCENZO (DNTVCN62E30B180J) rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO ROBERTO (GDURRT48S21B180P), SILVESTRE FRANCESCO (SLVFNC44B12C741Y) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARRAZZA TOMMASO (MRRTMS55A10F284Q) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n.530/2021 depositata il 30/04/2021. n. 17227/2021 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1.CESLE S.r.l. ha promosso azione di ripetizione di indebito davanti al Tribunale di Brindisi nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (MPS) in relazione al contratto di conto corrente n. 17120/0 e al collegato conto anticipi 17120/1, deducendo la nullità dei contratti e, per l’effetto, l’applicazione di interessi usurari e anatocistici, l’applicazione di indebita commissione di massimo scoperto e l’illegittima applicazione delle valute.

La banca convenuta ha eccepito la prescrizione delle pretese di parte attrice e ha chiesto il rigetto della domanda. 2.Il Tribunale di Brindisi –previo espletamento di CTU e all’esito di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. - ha accolto parzialmente la domanda, accertando un indebito per il conto corrente di € 176.202,99 edi € 32.594,18 per il conto anticipi , oltre accessori e maggior danno. 3.La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello principale della bancae ha rigettato l’appello incidentale della società correntista.

Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto che – ai fini dell’irripetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione eccepita dalla banca - le rimesse solutorie ultradecennali vanno individuate in base alle evidenze contabili degli estratti conto, senza depurare l’estratto conto delle poste passive ivi indebitamente annotate, confermando in fatto una ipotesi ricostruttiva alternativa che era stata formulata dal CTU.

4. Propone ricorso per cassazione la società correntista, affidato a un unico motivo , cui resiste con controricorso la banca , ulteriormente illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE n. 17227/2021 R.G. 1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2033 e 2046 cod. civ., nonché errata applicazione delle modalità di individuazione delle rimesse solutorie, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rideterminato nel quantum le rimesse solutorie.

Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata si è posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità (di cui vengono richiamati i precedenti di Cass., n. 9141/2020 e Cass., n. 3858/2021), laddove ritiene che – una volta eccepita la prescrizione da parte della banca – la determinazione della natura solutoria di un versamento richiede la preventiva esclusione degli addebiti indebiti e la rideterminazione del saldo al fine di verificare se siano stati superati i limiti degli affidamenti concessi. Si richiama, pertanto, alle conclusioni rassegnate dal CTU nella relazione depositata in data 11 gennaio 2013. 2.Va preventivamente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente individuato correttamente il parametro normativo e le parti della sentenza impugnata. 3.Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vi è ragione di discostarsi - ritiene che , nei contratti di conto corrente cui acceda una apertura di credito, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020). n. 17227/2021 R.G. 4.Il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, secondo comma, cod. civ., è, difatti, applicabile solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente scoperto avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, non anche ove l’annotazione degli interessi avvenga su un conto passivo nei limiti dell'affidamento (Cass., n. 3858/2021).

Pertanto, al fine di «verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità (…), previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione» (Cass., n. 9141/2020, cit.). 5.Ne consegue che l’individuazione delle rimesse di natura solutoria, ai fini per cui è causa,deve essere condotta in base ai saldi della banca rettificati, tenuto conto delle poste ivi illegittimamente annotate, le quali vanno depurate dalle annotazioni che siano state ritenute illegittime (Cass., n. 13586/2024 ;

Cass., Sez. U., n. 19750/2025). 6.Il ricorso va, pertanto, pertanto, accolto , cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, rimettendosi al giudice del rinvio anche la decisione in relazione alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M n. 17227/2021 R.G. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione e la