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Ordinanza — n. 31776/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by unnotified withdrawal due to pending settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31776/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant withdrew the case while a settlement was pending. Although the withdrawal was not formally notified to the respondent, the Court held that unilateral withdrawal acts are perfected once the opposing party becomes aware before the hearing begins. Consequently, the proceedings terminated without addressing the costs or merits of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 363, c. 1, lett. b) c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is perfected upon the opposing party's knowledge prior to the hearing, extinguishing the proceedings regardless of formal notification.

Parole chiave

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withdrawal of appeal unilateral act settlement agreement extinguishment of proceedings notification requirement cassation appeal pending transaction rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 363, c. 1, lett. b) c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429
Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140
Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez.
Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474
10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).
Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15947/2021 R.G. proposto da: COSTABILE ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI IRACE -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO SPIRITO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 444/2021 depositata il 01/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Considerato che: Con la sentenza n. 444/2021 della Corte di Appello di Salerno, pubblicata il 01/04/2021 tra Antonio Costabile e la Banca Nazionale del Lavoro spa, accoglieva parzialmente l’appello del ricorrente e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1510/2016 (r.g.n. 666/2014, pubblicata il 05/04/2016) del Tribunale di Salerno, accertava, se pur per un ambito temporale non esaustivo dell’intero rapporto, il credito della Banca Nazionale del Lavoro nella minore somma di euro 241.677,33 per il c/c n. 3060 al 31/12/2012 e confermava il saldo debitore di euro 229.419,90 per il conto anticipi n. 280027 al 31/12/2012.

Avverso tale decisione Costantino Costabile ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito con controricorso la BNL. Con atto del 3.9.2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto sostiene di aver definito in via transattiva la vertenza giudiziale. Tale rinuncia non risulta notificata alla controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Il ricorso deve essere dichiarato estinto perrinuncia al ricorso sulla base di intervenuta transazione tra le parti. Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429;

Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474). Non si dispone sulle spese del giudizio stante l’intervenuto accordo transattivo in corso di causa. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M La Corte di