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Ordinanza — n. 31757/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to submit certified copy of appealed judgment with notification report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31757/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the certified copy of the appealed judgment accompanied by the notification report within the mandatory deadline. Although the appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient, the primary ground for dismissal was the procedural omission regarding the required documentation. The court ruled that this requirement serves a public interest in verifying the timeliness of the appeal and cannot be cured by the opposing party's lack of objection.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The failure to deposit the certified copy of the appealed judgment with the notification report renders the cassation appeal inadmissible, and this defect cannot be cured by the opposing party's failure to raise an objection.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification report requirement certified copy of judgment procedural defect public interest verification credito contestato blocco del conto bancario conto corrente

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n.
Art. 325 c.p.c.
370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio".
Art. 370, comma 3 c.p.c.
art. 342 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c.
art. 360 c.p
117 TUB ex art. 360 c.p.c.
art. 325 c.p
370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005
Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648
9005 ; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648) e, cioè, il messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (benché non pure, essendone il destinatario, delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione), adempimento prescritto dall'art.369, secondo comma, n.
Cass., ord. 26 luglio 2024, n. 20876
Cass., ord. 26 luglio 2024, n. 20876 ; Cass., ord.
Cass., ord. 29 dicembre 2020, n. 29794
20876 ; Cass., ord. 29 dicembre 2020, n. 29794;Cass., ord.
Cass., ord. 8 novembre 2018, n. 28503
29794;Cass., ord. 8 novembre 2018, n. 28503).
Cass., Sez. U., 14 dicembre 2016, n. 25622
e, conseguentemente, il rispetto del giudicato formale (cfr.Cass., Sez. U., 14 dicembre 2016, n. 25622;Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 13 dicembre 2016, n. 25513
25622;Cass., Sez. U., 13 dicembre 2016, n. 25513).
Cass. 27 maggio 2015, n. 10950
Ne deriva che l'improcedibilità del ricorso può essere dichiarata anche d'ufficio, senza che la mancata eccezione o contestazione del controricorrente possa avere alcun effetto sanante (cfr.Cass. 27 maggio 2015, n. 10950).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17562/2021 R.G. proposto da: C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI ROMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO TESEO -ricorrente- contro IQERA ITALIA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO GHIA -controricorrente- nonché contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 2819/2021 depositata i l 19/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA Considerato che: La Corte di appello di Roma respingeva con sentenza nr 2819/2021 l’appello proposto da Costruzioni edili Industriali Roma s.r.l. nei riguardi della BNL avverso la pronuncia nr 1645/2020del Tribunale di Roma con cui erano state rigettate le domande di accertamento di clausole nulle relativamente ai rapporti bancari intercorsi fra le parti e le conseguenti domande di ripetizioni dell’indebito ed era stata invece accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca di condanna al pagamento della somma di € 104.797,06.

Il giudice del gravame si riportava per la ricostruzione della vicenda processuale alla decisione impugnata. Riteneva che l’appello fosse da considerare inammissibile per la mancata e specifica contestazione dell’articolata motivazione della sentenza impugnata. Osservava che la decisione oggetto di gravame era condivisibile laddove aveva ritenuto che la Banca avesse assolto in relazione alla pretesa creditoria azionata e che i conti 280083 e 739 avevano natura di conti tecnici, quindi mera contabilizzazione, dove non venivano addebitati interessi poiché la regolazione del rapporto è data dal contratto di conto corrente 583 del 18.8.2011 che prevede la medesima periodicità per capitalizzazione ed interessi a credito e a debito e dal contratto di apertura di credito del 9.9.2011 con la relativa variazione contrattuale concordata del 28.5.2012.

Avverso tale decisione Costruzioni edili Industriali Roma s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito la BNL con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. Si lamenta che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di primo grado senza illustrare l’iter logico- giuridico seguito per giungere a tale decisione Si osserva che motivazione della sentenza ‘per relationem’ è ammissibile purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio.

Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. per aver la Corte territoriale ritenuto di dover dichiarare inammissibile, ex art. 342 c.p.c., l’appello proposto nonostante quest’ultimo contenesse sia la parte volitiva che quella argomentativa. Si sostiene che in punto di fatto che l'appello proposto indicava in modo non equivoco le doglianze proposte. Con un terzo motivo si denuncia la nullità ex art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. l’omessa motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l’onere della prova gravante in capo all’Istituto convenuto senza illustrare l’iter argomentativo che l’ha condotta a tale conclusione.

Con un quarto motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per non avere la Corte di appello fornito alcuna motivazione relativamente all’ idoneità del contrato di conto corrente n. 583 del 18.8.2011 a regolare i rapporti n. 749 e n. 280083. Con un quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362, 1366, 1369 e 1342 c.c., l. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, art. 117 TUB ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e 5 per avere la Corte d’Appello di Roma omesso di interpretare e verificare le clausole contrattuali, nonché per aver omesso la motivazione in ordine all'interpretazione delle prove acquisite su punti decisivi della controversia.

Si sostiene che il giudice del gravame–pur sollecitata sul punto – ha erroneamente ritenuto che il contratto di conto corrente n. 583 del 18.8.2011 fosse utile a regolare anche gli altri due rapporti dedotti in lite senza peraltro motivare la propria decisione Preliminarmente allo scrutinio dei motivi, deve rilevarsi l'improcedibilità del ricorso, in quanto la ricorrente pur avendo ottemperato all'onere di deposito di copia dellasentenza notificata munita di relata di notificazione, non ha depositato ciò che integra lanotifica (in generale Cass., sez.

U, 16/04/2009, n. 9005 ; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648) e, cioè, il messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (benché non pure, essendone il destinatario, delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione), adempimento prescritto dall'art.369, secondo comma, n. 2, c.p.c. per la modalità telematica dellanotifica di quel provvedimento. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'onere di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, la copia autentica dellasentenza impugnata recante la relazione di notificazione sia imposto, a pena di improcedibilità, dall'art.369, comma 2, n. 2,c.p.c. (cfr.

Cass., ord. 26 luglio 2024, n. 20876 ; Cass., ord. 29 dicembre 2020, n. 29794;Cass., ord. 8 novembre 2018, n. 28503). Tale adempimento non costituisce mero formalismo, ma risponde a un'esigenza di carattere pubblicistico, volta a consentire alla Corte di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve di cui all'art. 325c.p.c. e, conseguentemente, il rispetto del giudicato formale (cfr.Cass., Sez. U., 14 dicembre 2016, n. 25622;Cass., Sez. U., 13 dicembre 2016, n. 25513). Ne deriva che l'improcedibilità del ricorso può essere dichiarata anche d'ufficio, senza che la mancata eccezione o contestazione del controricorrente possa avere alcun effetto sanante (cfr.Cass. 27 maggio 2015, n. 10950).

Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato,unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio".

Ciò posto parte ricorrente, non ha prodotto, nel termine perentorio previsto dall'art. 369 comma 2 numero 2 c.p.c., la copia autentica del provvedimento impugnato, ritualmente corredata dalla relata di notifica, né questa si rinviene aliunde dagli atti ritualmente acquisiti e neppure è stata prodotta dalla parte controricorrente. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiaratoimprocedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiaraimprocedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed il 15% per spese generali.dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l