Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by multiple lawyers, challenged an order from the bankruptcy court of Santa Maria Capua Vetere without timely intervention. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15719/2025 R.G. proposto da : CAIAFA ANTONIO (codice fiscale CFA NTN 46R28 H501L ) , domiciliato presso il proprio studio e rappresentato e difeso oltre che da se stesso dall’avvocato GIORGIO COSTANTINO (codice fiscale CST GRG 51B27 A662M), dall’avvocato FLAMINIA CAIAFA (codice fiscale CFA FMN 74T54 H501M) e dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO COSTANTINO (codice fiscale CST FNC 78D29 A662P) tutti con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro FALLIMENTO N. 7983/1999 SAN GIUSEPPE S.P.A., domiciliato presso o studio dell’avvocato GIOVANNI GRAVINA DI RAMACCA(codice fiscale GRV GNN76A06 F839M ), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’”ORDINANZA” d el TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdepositata il 08/07/2025nella procedura fallimentare n.7983/1999 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma