Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Tivoli Tribunal's decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Checchi Fernando, did not intervene after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16676/2025 R.G. proposto da: CHECCHI FERNANDO, domiciliato presso lo studio dell'avvocato MARIO FELLI (codice fiscale FLLMRA65A06G659B), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINLEGA SOC. COOP. IN L.C.A., domiciliata presso lo studio dell'avvocato SILVIO BOZZI (codice fiscale BZZSLV66H03A783M), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE TIVOLI n.7385/2025 depositato il 12/06/2025 all’esito del proc.to n.441/2022 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16676/2025 Numero sezionale 861/2025 Numero di raccolta generale 31640/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 16676/2025 Numero sezionale 861/2025 Numero di raccolta generale 31640/2025 Data pubblicazione 04/12/2025