Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, ABC Servizi Srl, did not act on the proposal communicated by the court, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant civil procedure code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16063/2025 R.G. proposto da: ABC SERVIZI SRL, domiciliata presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CHIARI (codice fiscale CHR RRT 66H16 H501J), con domicilio digitale come in atti, e rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PETRACCA (codice fiscale PTRNGL54A19Z103L), con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ABC SERVIZI SRL -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2146/2025 depositata il 17/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16063/2025 Numero sezionale 860/2025 Numero di raccolta generale 31637/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 16063/2025 Numero sezionale 860/2025 Numero di raccolta generale 31637/2025 Data pubblicazione 04/12/2025