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Decreto — n. 31621/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 31621/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties involved were Santarelli and Tembo SRL against the bankruptcy of SA.CO SPA, with the court noting the lapse of time as the primary procedural defect. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limits litigation costs Civil Procedure Code failure to respond spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10269/2022 R.G. proposto da : SANTARELLI FELICE, SANTARELLI PIETRO, TEMBO SRL, SANTARELLI PAOLO, SANTARELLI SUSI, domiciliati presso lo studio dell 'avvocato FENIZIA MARINI (codice fiscale MRNFNZ70T59A462A ), con domicilio digitale come in atti, che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SA.CO SPA, domiciliato presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA(codice fiscale GHILCU42H04F839G) , con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- MAIOR SPV SRL, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI MUZI -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE ASCOLI PICENO n.2602/2022 depositata il 17/03/2022all’esito del proc.to n.1604/2021 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i