Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31317/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Cassation order to include omitted individual shareholders as proper parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31317/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation activated an ex officio material error correction procedure regarding a prior order. The parties argued that the original document omitted three individual shareholders, Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella, and Francesco Paolo Moschella, from the list of appellants. The court determined this omission was a clerical lapse and mandated the amendment of the order to correctly list all individuals and adjust corresponding gender pronouns throughout the text.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: When a court order omits parties who are clearly identifiable as appellants, the error is deemed material and must be corrected ex officio to ensure the procedural integrity of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction omitted parties clerical lapse ex officio procedure procedural amendment Cassation order shareholder identification correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 288, comma 2°, ultimo inciso c.p.c.
Art. 196-quinquies, comma 5°, disp. att. c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16994/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 11/08/2025: nel procedimento tra le parti: Zanasi e Moschella srl, Zanasi Eliseo Antonio, Moschella Federico Erminio, Moschella Francesco Paolo, elettivamente domiciliati in Roma Via Antonio Bertoloni n 26/B, presso lo studio dell’avvocato Meo Giorgio che li rappresenta e difende, -già ricorrenti- contro Fallimento Società Zanasi e Moschella srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia 962, presso lo studio dell’avvocato Dell'Orco Bartolomeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Iadarola Claudio. -già controricorrente- nonchécontro Concordato Preventivo Zanasi e Moschella srl, Edilizia Gentile srl, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Di Bari -già intimati- relativamente alla pronuncia ordinanza di Corte Suprema di Cassazione Roma n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1. E’ stata attivata d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 22848/2025 depositata il 07/08/2025, con fissazione della camera di consiglio e notifica alle parti del decreto presidenziale dell’11/8/2025; CONSIDERATO CHE 1 Risulta dagli atti di causa (ricorso, procure speciali, memoria ex art 380 bis1 c.p.c.) che i soggetti che hanno proposto il ricorso, oltre alla soc. Zanasi e Moschella srl, sono stati i soci Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella e Francesco Paolo Moschella, non menzionati nell’intestazione, 2È evidente che l’omessa indicazione nell’ordinanza di tutte le parti ricorrenti èstata frutto di un lapsus calami. 3 L’ordinanza va pertanto corretta come da dispositivo con la menzione nel provvedimento dei ricorrenti Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella e Francesco Paolo Moschella .

P.Q.M dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22848/2025, pubblicata il 07/08/2025come segue : nell’intestazione dopo la frase “ ricorso iscritto al 32656/2020 proposto da Zanasi e Moschella srl ” veng ono aggiunte le parole “Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella e Francesco Paolo Moschella”; la frase “elettivamente domiciliato” viene sostituita con la frase “ elettivamente domiciliati”;la frase “che la rappresenta e difende “ viene sostituita con la frase “che li rappresenta e difende”, a pagina 3 , rigo 3 , la frase “Zanasi e Moschella srl ha proposto ricorso” viene sostituita con la frase “ Zanasi e Moschella srl, Eliseo Antonio Zanasi, Federico Erminio Moschella e Francesco Paolo Moschella hanno proposto ricorso”; a pagina 3 , rigo 12 , la frase “ la ricorrente sostiene” viene sostituita con la frase “ i ricorrenti sostengono ”; a pagina 3, rigo 1 9, la frase “ Sempre a dire della ricorrente “ viene sostituita con la frase “ Sempre a dire dei ricorrenti ” ; a pagina 3 , rigo 24,la frase “Deduce, infine, la ricorrente “ v iene sostituita con la frase “Deducono, infine , i ricorrenti ”; a pagina 4 , rigo 13 la frase “paino concordatario” viene sostituita con la frase “piano concordatario”,a pagina 4, rigo 19, “ Né può condividersi l’assunto del ricorrente il quale predica” viene sostituita con la frase “Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti i quali predicano , a pagina 5 , rigo 1, la frase “ Condanna la ricorrente “ viene sostituita con la frase “Condanna i ricorrenti”; a pagina 5, rigo 5 , la frase“ per il versamento da parte della ricorrente “ viene sostituita con la frase “per il versamento da parte dei ricorrenti”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2°, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5°, disp. att. c.p.c. Così