Cassation appeal dismissed due to withdrawal without acceptance; appellant ordered to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's withdrawal, which lacked the controricorrente's acceptance. Although the procedural withdrawal extinguished the proceedings, the court found no specific circumstances justifying an exemption from costs under Article 391, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed regarding the appeal's merits, but the appellant was ordered to pay the controricorrente's litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a cassation appeal is withdrawn without the other party's acceptance, the proceedings are extinguished but the general rule of cost liability for the withdrawing party remains in force unless specific circumstances warrant a derogation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21576/2023 R.G. proposto da: NERUCCI MARA, BENNATI GIANCARLO, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO RUSSO -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO SPAGNUOLO unitamente all’avvocato SIDO BONFATTI -controricorrente- nonché contro FILCOMPANY SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.643/2023depositata il 20/01/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; rilevato che manca l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; rilevato che quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 9474/2020); rilevato che sulla base della rinuncia proposta non emergono specifiche circostanze che giustifichino la non adozione del provvedimento di condanna alle spese; rilevato che il valore della causa è 1.981.273,83;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2