Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the Cassation proceeding extinguished following a mutual withdrawal of litigation by all parties. The court noted that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, and the opposing party's subsequent request for cost allocation was legally precluded by the effect of the withdrawal. Consequently, the judgment ruled that the litigation process must be terminated without further pronouncement on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: When parties mutually withdraw their litigation, the court must declare the proceeding extinguished, and any subsequent request by a withdrawing party for cost allocation is legally precluded by the effect of the withdrawal.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8289/2025 R.G. proposto da: OLIVASTRO ANGELINA, PLESCIA ANTONELLA, rappresentate e difese dall'avvocato VINCENZO IACOVINO -ricorrente- contro MARIO DE GREGORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO DI PIETRO -controricorrente- contro GIOCHELE SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA GASPAROTTO unitamente all’avvocato EMANUELE GIORDANO -controricorrente- contro MARIO DE GREGORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO DI PIETRO -controricorrente- nonché contro ANTONELLA IANNONE, LUIGI GIANPAOLO, ANDREA MARGIOVANNI, ANGELICA OLIVASTRO, LUIGI GIAMPAOLO, GIOCHELE SRL, ANTONELLA PLESCIA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da LEONELLA IANNONE, Numero registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIANO MILIA -ricorrente incidentale- ANDREA MARGIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO MILIA -ricorrente incidentale- contro ANGELICA OLIVASTRO, LUIGI GIAMPAOLO, GIOCHELE SRL, ANTONELLA PLESCIA -intimati- Nonché sul controricorso incidentale proposto da GIOCHELE SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA GASPAROTTO unitamente all’avvocato EMANUELE GIORDANO avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.224/2025 depositata il 20/02/2025. letta le reciproche rinunce al ricorso principale e ai ricorsi incidentali, tali da escludere che si debba pronunciare sulle spese; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; rilevato che il controricorrente De Gregorio Mario ha aderito alla rinuncia e ha poi chiesto che il ricorrente sia condannato alle spese in suo favore; rilevato che l’effetto dell’adesione al ricorso, in base all’art. 391 cpc, è che non è pronunciata la condanna della parte che ha dato causa al giudizio alle spese, sicché tale effetto giuridico preclude la possibilità per il giudice di pronunciare la condanna;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Così deciso in Roma, il 29/11/2025 Enrico Scoditti Numero registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025