Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to mediation proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a mediation proposal within the required forty-day period. Mario Timpano, the appellant, did not request a decision on the mediation offer, triggering the automatic dismissal of both the main appeal and the incidental counter-claim. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and ordered Timpano to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a mediation proposal within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation appeal and the incidental counter-claim.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10147/2025 R.G. proposto da: TIMPANO MARIO, elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa (VI), alla via Orazio Marinali n. 56, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Mauro (MRANTN54M02A703K) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro FINDOMESTIC BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in Camposampiero (PD), alla piazza Vittoria n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Matteo Beghin (BGHMTT79C14G224B), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Giampietro Beghin (BGHGPT45T30I207J). -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, n. cron. 1896/2024, depositata il 30/10/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10147/2025 Numero sezionale 854/2025 Numero di raccolta generale 31289/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale ed il controricorso devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna Mario Timpano al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Roma, 28 novembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 10147/2025 Numero sezionale 854/2025 Numero di raccolta generale 31289/2025 Data pubblicazione 01/12/2025