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Decreto — n. 31277/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 31277/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Domenico Simonetta, did not act on the proposal communicated by the court, while the opposing party, Corimac S.R.L., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day time limit extinction of proceedings procedural default litigation costs allocation indennità del difensore d'ufficio indennità per menomazione dell'integrità indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11957/2025 R.G. proposto da: DOMENICI SIMONETTA, elettivamente domiciliata in Pietrasanta (LU), alla via XX Settembre n. 27, DOM.DIG., presso lo studio dell’Avvocato Flaviano Dal Lago (DLLFVN69L26E715A) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Giampaolo Morini (MRNGPL73R03E625O). -ricorrente- contro CORIMAC S.R.L., elettivamente domiciliata in Firenze, alla via Bolognese n. 55, DOM.DIG., presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Fantini (FNTLSN59E14D612L) che la rappresenta e difende. -controricorrente- nonché contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING FACTORING -intimata- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, n. cron. 485/2025, depositata il 13/03/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11957/2025 Numero sezionale 851/2025 Numero di raccolta generale 31277/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 28 novembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 11957/2025 Numero sezionale 851/2025 Numero di raccolta generale 31277/2025 Data pubblicazione 01/12/2025