Civil appeal dismissed for abandonment after 40-day silence following accelerated decision proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the appellant's failure to request a decision within 40 days of the accelerated proposal. Arpa Lombardia, the appellant, had submitted a proposal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, while Fbg di Polotti Franco C. Snc remained silent. The court ruled that this silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days following the communication of an accelerated decision proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 31905del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Arpa Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente per la Lombardia, elettivamente domiciliata in Roma Viale Parioli 180, presso lo studio dell’avvocato Sanino Mario (SNNMRA38E03H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato Zimmitti Alessandra (ZMMLSN68C51F205P). Ricorrente contro Fbg di Polotti Franco C. Snc, domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della corte di cassazione, rap- presentato e difeso dall'avvocato Bezzi Domenico (BZZDNC62T13B157F).
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 2915 depo- sitata l’11 ottobre 2021. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 15 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale;
P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se