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Decreto — n. 31271/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects a clerical error in a dismissal order regarding the pluralization of 'resistents' in cost allocation.

Numero d'incarto Decreto — n. 31271/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the initial dismissal order void due to a material clerical error regarding the pluralization of the term 'resistents' in the cost allocation clause. While the original decree incorrectly stated costs were to be refunded to 'the resistant,' the correct text must specify 'the resistents' to reflect multiple defendants. Consequently, the court ordered the correction of the document and remanded it to the registry for implementation.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A clerical error in a judgment rendering it void requires correction of the text to reflect the proper plural form of the parties before remand.

Parole chiave

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clerical error material defect void judgment cost allocation pluralization remand to registry procedural correction termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
380-bis, secondocomma, del codice di rito – il ricorso deve considerarsi rinunciato;che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, aisensi dell’art. 391 del codice predetto;che, sempre ai sensi del citato art.
Art. 288, second comma, last paragraph, c.p.c.
Art. 196-quinquies, last paragraph, disp. att. c.p.c.
art. 380-bis cod. proc.civ
art 196-quinquies disp. att. c.p
civ.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nella adunanza camerale dellaprima sezione.il presidenteGuido MercolinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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Testo completo

ntata e difesa, giu-sta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alricorso e costituente parte integrante del medesimo, dall’Avv.Eduardo Riccio (C.F.: RCC DRD 74H08 F839E – pec: avv.eduardo-riccio @ processonline.legalmail.it) con il quale elettivamente do-micilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15.RicorrentecontroRete Ferroviaria Italiana S.p.A., (cod. fisc. 01585570581 – Part.Iva 01008081000), Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., So-cietà con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordina-mento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. a norma dell’art. 2497sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015, con sede legale inRoma, Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona dell’institore Clau-dio Maria Oriolo, in virtù dei poteri conferitigli con procura per attodel Notaio Dott.

Nicola Atlante rep. n. 63584, racc. n. 32903Numero registro generale 4469/2025Numero sezionale 848/2025Numero di raccolta generale 31271/2025Data pubblicazione 01/12/2025registrato il 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall’Avv. Ema-nuela Quici (C.F. QCU MNL 63M55 H501L, PEC emanuelaquici @ordineavvocatiroma.org, fax 068081890), del Foro di Roma, edelettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via AntonioBertoloni n. 35, cap 00197, come da procura in calce al controri-corso e su foglio separato. Il difensore chiede di ricevere le comu-nicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al numero difax 06.8081890 o all’indirizzo PEC: emanuelaquici @ ordineavvo-catiroma.orgControricorrentenonchéComune di San Sostene, (P.IVA 00342150794) in persona delSindaco legale rappresentante p.t. dott.

Luigi Aloisio, con sede le-gale in San Sostene CZ alla via Guglielmo Marconi, n. 2, CAP 88060,rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata al con-troricorso, e in virtù di Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del22.8.2020, pubblicata sull’Albo Pretorio con decorrenza 14.9.2020dall’avv. Stefano Genovese (GNV SFN 82A11 F839X). Con elezionedi domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: stefanogenovese @ordineavvocatiroma.org e indirizzo fisico in Roma presso il suo stu-dio in Roma alla via in Lucina, n. 17 (per le comunicazioni pec:stefanogenovese @ ordineavvocatiroma.org – fax 0812248027)controricorrenteper la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n°19811 depositata il 18 luglio 2024.Rilevato che:questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti;Numero registro generale 4469/2025Numero sezionale 848/2025Numero di raccolta generale 31271/2025Data pubblicazione 01/12/2025considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da talecomunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci-sione dell’impugnazione;ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, del codice di rito – il ricorso deve considerarsi rinunciato;che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, aisensi dell’art. 391 del codice predetto;che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sullespese processuali;che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom-bente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in baseal valore indeterminato della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale;

P.Q.Mil Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condannail ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%,oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 29 novembre 2025.Il consigliere delegatoLuciano VarottiNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta da:

Oggetto:Correzione erroreGuido Mercolino PresidentematerialeLuigi Abete Consigliere Ud.09/04/2026Luciano Varotti Consigliere Rel.Antonio Costanzo Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n° 26047 del ruolo generale dell'anno 2025,proposto daRete Ferroviaria Italiana S.p.A., (cod. fisc. 01585570581 – Part. Iva01008081000), Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., Società consocio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferroviedello Stato Italiane s.p.a. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e delD.Lgs. n. 112/2015, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, in persona dell'institore Claudio Maria Oriolo, in virtù dei poteri conferi-tigli con procura per atto del Notaio Dott.

Nicola Atlante rep. n. 63584,racc. n. 32903 registrato il 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall'Avv.Emanuela Quici (C.F. QCUMNL63M55H501L, PEC emanuelaquici@ordine-avvocatiroma.org, fax 068081890), del Foro di Roma, ed elettivamentedomiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 35, cap00197, come da procura in calce al controricorso depositato in data 23marzo 2025 nel giudizio n.r.g. 4469/2025. Si dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax06.8081890 o all'indirizzo PEC: emanuelaquici@ordineavvocatiroma.org.RicorrenteNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/2026controPRO.CO.GEST.

S.r.l. (P. IVA 02720670617), con sede in Aversa, alla ViaMichelangelo n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore,dott. Clemente Santillo, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciatasu foglio separato da intendersi in calce al ricorso e costituente parteintegrante del medesimo, dall'Avv. Eduardo Riccio (C.F.: RCC DRD 74H08elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15.IntimatanonchéComune di San Sostene, (P.IVA 00342150794) in persona del Sindacolegale rappresentante p.t. dott. Luigi Aloisio, con sede legale in San So-stene CZ alla via Guglielmo Marconi, n. 2, CAP 88060, rappresentato e di-feso, come da procura speciale allegata al controricorso, e in virtù di Deli-berazione di Giunta Comunale n. 66 del 22.8.2020, pubblicata sull'AlboPretorio con decorrenza 14.9.2020 dall'avv.

Stefano Genovese (GNV SFN82A11 F839X). Con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:stefanogenovese@ordineavvocatiroma.org e indirizzo fisico in Romapresso il suo studio in Roma alla via in Lucina, n. 17 (per le comunicazionipec: stefanogenovese@ordineavvocatiroma.org – fax 0812248027).IntimatoVisto il ricorso datato 5 gennaio 2026 da Rete Ferroviaria Italianas.p.a.;rilevato che il Consigliere delegato allo spoglio, nell'emettere ildecreto 1° dicembre 2025 n° 31271 è incorso in errore materiale;che infatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddoveè scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese delpresente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione delNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/202615%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si deve inveceleggere “Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese delpresente giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, sedovuta”.p.q.m.visto l'art. 391-bis del codice di procedura civile, così provvede:I. nel decreto di estinzione emesso dal Consigliere delegato allospoglio il 1° dicembre 2025 al n° 31271, nel dispositivo, laddove è scritto“Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presentegiudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltreal contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si legga invece“Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presentegiudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”;II.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nella adunanza camerale dellaprima sezione.il presidenteGuido MercolinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.