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Ordinanza — n. 31268/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties reached settlement; no costs awarded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31268/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the appellant withdrew the request. The appellant and the counterparty had reached a final settlement regarding their mutual claims, leading the Public Prosecutor to support the dismissal. Consequently, the court ruled that no costs were due and the unified contribution was not doubled.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002: When parties reach a final settlement and one withdraws the appeal, the judgment is extinguished without cost allocation, and the unified contribution is not doubled.

Parole chiave

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withdrawal of appeal final settlement extinction of proceedings unified contribution costs allocation cassation appeal civil procedure code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4 c.p.c.
La Liquidazione giudiziale Fedit, con atto contestualmente depositato, ha aderito a questa rinuncia, anche ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19071/2018
Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).
Cass. 23175/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10662/2023 R.G. proposto da : FALLIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA CASO a r.l., rappresentato e difeso dagli Avvocati Leonardo Donnola (DNNLRD73T21I921Z) e Paolo Feliziani (FLZPLA52L28I921H)per procura speciale in atti -ricorrente – contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE dei BENI CEDUTI ai CREDITORI della FEDERCONSORZI ITALIANA deiCONSORZI AGRARI soc. coop. a r.l. in concordato preventivo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Iannotta (NNTNNL66L70H501O) e Valerio Di Gravio (DGRVLR58M22H501Z)per procura speciale in atti -controricorrente – nonchécontro CAPO GIANCARLO, CAPO EMANUELA, FRANCESCHINI MAURIZIO, SBERNADORI FRANCO, FILIPPI PIETRO, GCFC GESTIONE CREDITI FINANZIARI E COMMERCIALI s.r.l. e FEDERAZIONE ITALIANA dei CONSORZI AGRARI soc. coop. a r.l. -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7227/2022 depositata il 14/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2025dal Consigliere Alberto Pazzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Nardecchia, che ha concluso, alla luce dell’intervenuta rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7227/2022, rigettava le impugnazioni presentate in via principale da Maurizio Franceschini, Franco (Orso) Sbernadori e Pietro Filippi avverso il lodo non definitivo del 29 dicembre 2016 e il lodo definitivo del 17 dicembre 2018, in via incidentale dalla Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. coop a r.l. in concordato preventivo (di seguito Liquidazione giudiziale Fedit) e in via autonoma dal Fall imento della società cooperativa Caso a r.l..

2. Quest’ultima procedura ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistitola Liquidazione giudiziale Fedit con controricorso. Gli intimati Giancarlo Capo, Emanuela Capo, Maurizio Franceschini, Franco (Orso) Sbernadori, Pietro Filippi, Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l. e G.C.F.C. Gestione Crediti Finanziari e Commerciali s.r.l. non hanno svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il Fallimento della società cooperativa Caso a r.l., con memoria depositata in data 15 ottobre 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che tra la procedura e la Liquidazione giudiziale Fedit è stata raggiunta una transazione a tacitazione definitiva di reciproche pretese anche in ordine a quanto dedotto, eccepito e rilevato nell’intestato giudizio. La Liquidazione giudiziale Fedit, con atto contestualmente depositato, ha aderito a questa rinuncia, anche ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma4, cod. proc. civ.. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M La Corte d