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Decreto — n. 31266/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31266/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. The appellant had submitted a proposal for acceleration but remained silent for the required duration, leading the lower court to deem the appeal abandoned. Consequently, the judgment was declared extinguished, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an accelerated appeal within forty days constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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accelerated appeal procedure waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limit legal costs allocation esame di cassazione valutazione delle prove cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art.
d.m. n° 55 del 2014
391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 36,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m.
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale;
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 23093del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Vumbaca Giovanni, nato a San Giovanni di Gerace il 21 maggio 1962, CF: VMBGNN62E21H903U), residente in Marina di Gioiosa Jonica, Via Suor Brigida Postorino, 5, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Roccella Jonica al Viale XXV Aprile 21/b, presso lo Studio Professionale dell’avv. Vincenzo Bombardieri c. f. BMBVCN 66B22 H456L – tel./fax 0964 - 84545, PEC: vincenzo.bom- bardieri @ avvocatilocri.legalmail.it, che lo rappresenta e difende giusta procura stesa in atto separato allegato alricorso.

Ricorrente contro Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in persona del Sindaco le- gale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Femia (C.F. FMEGPP53B26E956G) nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 26/02/1953, con sede in Marina di Gioiosa Jonica alla via Fratelli Rosselli, P.IVA 00282520808, rappresentato e difeso dall’Avv. Ro- sanna Femia (C.F. FMERNN63B63E956E) del Foro di Locri, in virtù di procura speciale stesa in calce al controricorso rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il controricorso, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/10/2024.

Il pro- curatore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 co. 3, 134 co. 3 e 176 co. 2 c.p.c. all’indirizzo di posta elettronica certificata avv.rosannafemia@pecstudio.it oppure a mezzo fax al n°0964.415381. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabrian° 530 depositata il 23 luglio 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 36,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale;

P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenzial