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Decreto — n. 31263/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as withdrawn due to failure to request accelerated decision within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 31263/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request an accelerated decision within the required forty-day period. Although the appellant had submitted a proposal for an accelerated decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, no formal request for the decision was made by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to continue the litigation, leading to the extinction of the case and the imposition of costs on the losing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request the accelerated decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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accelerated decision procedure statutory time limits renunciation of appeal extinction of proceedings costs allocation Code of Civil Procedure procedural default procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 4643del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da Ristorante delle Mole Sas di Rossi Riccardo C. (P.I. 10989190151), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. RossiRiccardo, C.F. RSS RCR 68E03 H703R, socio accoman- datario, con sede a Milano,in via Scoglio di Quarto n. 3, Alande s.r.l.(P.I. 05743150962), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Rossi Riccardo, C.F. RSS RCR 68E03 H703R, con sede legale a Milano, in Corso San Gottardo n. 2,ROSCA Società a Responsabilità Limitata Semplificata(P.I. 10002670965), in persona del legale rappresentante p.t., Rosati Giovanna, C.F.RST GNN 41L68 F205L, domiciliata per la carica presso la sede della società,Milano, Corso San Gottardo 2, tutte rappresentate e difese per procuraspeciale dall’avv.

Alfonso Esposito, C.F. SPS LNS 75S16 F913Q, chedichiara quale domicilio digitale presso cui far pervenire notifiche ecomunicazioni l’indirizzo pec: a.esposito75 @ avvocati- nocera-pec.it, elettivamentedomiciliate in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30 –00197, presso lo studio Placidi . Ricorrenti contro Comune Di Milano(c.f. 01199250158) in persona del Sindaco pro tempore Giuseppe Sala, rappresentato e difeso, come da procura speciale incalce al controricorso, dagli avv.ti Antonello Mandarano (c.f. MND NNL 65H15 E919Y), Paola Cozzi (c.f. CZZ PLA 66D42 H264G) eDonatella Silvia (c.f.

SLV DTL 67L41 I441I) dell’Avvoca- tura Comunale diMilano, e dall'avv. Giuseppe Lepore (c.f. LPR GPP 65B14H501X) del Foro di Roma presso lo studio del quale in Roma Via Polibio 15, eleggedomicilio. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 2295 depo- sitata il 7 agosto 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette– da porre a carico solidale dei ricorrenti soc- combenti – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 171 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del com- penso per la fase decisionale;

P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna in solido i ricorrenti a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.800,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previ