Italian Civil Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing their heirs, filed a revocation request against the municipality of Melicuccà, but remained silent after the accelerated procedure was proposed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: If the appellant fails to request the accelerated decision within forty days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 1383del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da Modafferi Daniela,Modaferri Nicola, anche n.q. eredi legittimi di fu Modafferi Corrado -MDFCRD36P11G288 –, nati a Palmi rispet- tivamente il 05/01/1972 e l’11/01/1976, codici fiscali MDFDNL72A45G288N, MDFNCL76A11G288W, ed ivi residenti alla Via Orto Fazio n.12, rappresentati e difesi, come da procura spe- ciale in calce al ricorso, dell’Avv. Nicola Modafferi, del Foro di Locri (RC), in rappresentanza e difesa anche di sé medesimo, cod. fisc.
MDFNCL76A11G288W, iscritto nello speciale Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 21/06/2024, e domiciliati presso il medesimo pro- curatore, in Palmi alla via Orto Fazio n.12, piano primo, indirizzo pec nicolamodafferi@ pec.it e FAX 0966261280, indirizzo cui do- mandano, unitamente al difensore, di ricevere qualsivoglia notifica e/o comunicazione inerente al presente procedimento. Ricorrenti contro Comune di Melicuccà (RC), in persona del Sindaco Oliverio Vin- cenzo, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Melicuccà alla via Roma n. 4, P.IVA 82001270808, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all’Avv.
Vincenzina Mandaglio, CF MNDVCN66D59L063A, patrocinante inCassazione, del Foro di Palmi, con studio in Taurianova c.da Porcaro n. 22, pec:avv.vin- cenzinamandaglio@ pec.giuffre.it e dall’Avv. Aurora Teresa Maria Di Certo,CF DCRRTR67T70H359T, patrocinante in Cassazione, del Foro di Palmi, con studioin Rizziconi al Viale Gramsci n. 28, pec: avv.auroradicerto @ pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliato presso il seguente domicilio digitale avv.vincenzinamandaglio @ pec.giuffre.it, giusta procura speciale in calce al controricorsoed in forza di nomina rilasciata con delibera della G.M. n. 2 del 17.01.2025, con autorizzazione alle comunicazioni e notificazioni inerentil’odierno procedimento presso il seguente domicilio digitale di Posta Elettronica Certificata: avv.vincenzinamandaglio @ pec.giuffre.it o al numero diTel/fax 0966/610885.
Controricorrente per la revocazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabrian° 454 depositata il 26 giugno 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore indeterminato della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale;
P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo