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Decreto — n. 31255/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to failure to request accelerated decision within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 31255/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the main and incidental appeals extinguished because the parties failed to request a decision on the accelerated judgment within forty days. The Ministry of Enterprises and the Italian Made in Italy brand sued ITL S.r.l. in liquidation, while the company's liquidator counter-sued. Since neither side invoked the accelerated procedure, the judge applied the relevant code of civil procedure articles to terminate the proceedings and offset litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an accelerated judgment within the prescribed period results in the automatic extinction of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated judgment procedure extinction of appeal statutory time limits civil procedure code litigation cost offset default waiver judicial termination liquidazione della sagl

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Controricorrente Ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 807 deposi- tata il 6 febbraio 2025 Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso principale e quello incidentale devono considerarsi rinunciati; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Controricorrente Ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 807 deposi- tata il 6 febbraio 2025 Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 5419del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da Ministero delle imprese e del made in Italy (C.F. 80230390587) in persona del ministro in carica pro tempore, rap- presentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.av- vocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.

12. Ricorrente Controricorrente incidentale contro ITL S.r.l. in liquidazione, con sede in Cosenza, Largo Vincenzo Di Benedetto n. 30, alla Via Monte San Michele 1/A, p. Iva 02216820783, in persona del suo Liquidatore sig. De Marco Giu- seppe, nato a Cosenza (CS) il 24.07.1970 ed ivi residente alla Via Degli Alimena 109, c.f. DMRGPP 70L24 D086G, rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Pasquale Lenti del foro di Cosenza (LNT CPS 63A02 L049L, fax. 0984.31791, pec. Studiolentiecompany @ pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla Via Panebianco n. 682, giusta procura speciale a marginedel controricorso.

Controricorrente Ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 807 deposi- tata il 6 febbraio 2025 Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente e quella ricorrente in- cidentale abbianochiesto la decisione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso principale e quello incidentale devono considerarsi rinunciati; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che,in considerazione del fatto che nessuna delle parti ha chiesto la decisione, le spese predettepossono essere compensate;

P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio a