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Ordinanza — n. 31238/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds due to preclusive effect of prior non-notification ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31238/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already established the invalidity of the enforceable title due to lack of service. The Republic of Brazil argued for a new examination of the debt's merits, but the court noted that the prior ruling on non-notification precludes any further review of the creditor's claim. Consequently, the court held that the main appeal was absorbed by this established legal status and dismissed it without reaching the merits.

Regesto Legislator

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Art. 650 c.p.c.; Art. 188 disp. att. c.p.c.: The prior judicial finding of a decree's invalidity due to lack of service precludes the examination of the underlying creditor's claim, rendering subsequent appeals challenging the merits inadmissible.

Parole chiave

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non-notification enforceable title preclusive effect inadmissibility absorption of appeal service of process merits preclusion piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica

Disposizioni normative citate

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Art. 650 c.p.c.
Il Tribunale ha respinto la domanda e confermato il decreto ingiuntivo.La Corte d’appello di Firenze adita da RFB ha dichiara to nulla la notifica del decreto e ammissibile l'opposizione della RFB ex art. 650 c.p.c., respingendola nel merito.
Art. 188 disp. att. c.p.c.
12614 del 2014), dal momento che la statuizione ex art. 188 disp att.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 650 c.p
Il Tribunale ha respinto la domanda e confermato il decreto ingiuntivo.La Corte d’appello di Firenze adita da RFB ha dichiara to nulla la notifica del decreto e ammissibile l'opposizione della RFB ex art. 650 c.p.c., respingendola nel merito.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28573/2021
oltre alla stessa Cass. n. 28573/2021 , anche Cass.
Cass. n. 12614 del 2014
28573/2021 , anche Cass. n. 12614 del 2014), dal momento che la statuizione ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20043/2024 R.G. proposto da silvio.martuccelli@legal.chiomenti.net), Andrea Bernava (C.F. BRNNDR58T03H501G; P.E.C. andrea.bernava@legal.chiomenti.net) e Monica Curcuruto (C.F. CRCMNC64D51F839K; P.E.C. monica.curcuruto@legal.chiomenti.net) in virtù di procura speciale del 12 settembre 2024 autenticata dal Notaio Patricia CONTRO . fabio.cesare@milano.pecavvocati.it) avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 384/2024depositata il 26/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

FATTI DI CAUSA ITALPLAN ha chiesto nei confronti della società VALEC s.a. (società pubblica brasiliana di costruzione e gestione delle infrastrutture ferroviarie) e nei confronti della RFB (Repubblica Federativa del Brasile, in qualità di garante della VALEC s.a.), tre decreti ingiuntivi di pagamento a titolo di corrispettivo dell’incarico di progettazione del collegamento ferroviario(TAV) tra Rio de Janeiro e San Paolo, commissionato alla ITALPLAN: il primo decreto ingiuntivo dell’importo di euro 261.771.392,40 emesso dal Tribunale di Montevarchi in favore della ITALPLAN (al tempo in bonis); il secondo decreto ingiuntivo richiesto per lo stesso importo ed emesso per una somma inferiore (euro 15.000.000,00), nei confronti della Repubblica Federale Brasiliana (in qualità di garante della VALEC s.a.) e da quest’ultima opposto dinnanzi al Tribunale stesso, eccependo, per quanto qui di interesse , l’inesistenza della notifica nei propri confronti; il terzo decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Repubblica Federale Brasiliana (RFB) per la differenza (euro 246.771.392,40).

RFB ha proposto actio nullitatis avverso il terzo decreto ingiuntivo eccependo l’inesistenza della notifica nei propri confronti. Il Tribunale ha respinto la domanda e confermato il decreto ingiuntivo.La Corte d’appello di Firenze adita da RFB ha dichiara to nulla la notifica del decreto e ammissibile l'opposizione della RFB ex art. 650 c.p.c., respingendola nel merito. La Repubblica Federale Brasiliana ha proposto ricorso per cassazione, in via principale, affidato tre motivi e, in via incidentale, anche il Fallimento ITALPLAN ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28573/2021 ha dichiarato l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo con conseguente sua inefficacia e, in accoglimento del primo motivo di ricorso di RFB, ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto rinviando alla Corte d’appello di Firenze. Segnatamente, nella sentenza n. 28573/2021 si è affermato che l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo preclude al giudice la possibilità di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in quanto l’accertamento dell’inesistenza della notificazione determina il consolidamento della presunzione di abbandono del titolo Riassunta la causa, la Corte d’appello di Firenze ha dato atto dell’inesistenza della notificazione e statuito sulle spese, sul rilievo che «l’inesistenza della notificazione e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, preclude l’esame della fondatezza nel merito delle pretesa creditoria racchiusa nel decreto, tra le quali è compresa anche quella inerente il giudicato, che integra una questione di merito.

Il giudizio di rinvio, pertanto, dovrà vertere esclusivamente sulla questione relativa alle spese di lite , così come disposto nel dispositivo della sentenza del Supremo Collegio». Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RFB affidandosi a un motivo. Il Fallimento ITAPLAN ha proposto ricorso incidentale condizionato. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 645 e 653 c.p.c., l’erronea statuizione sull’oggetto del giudizio di rinvio e l’omessa pronuncia di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 47/2012.

Parte ricorrente rileva che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibili le domande di ITALPLAN, tuttavia non ha provveduto espressamente sulla revoca del decreto ingiuntivo, conseguenza dell’inefficacia del decreto e dell’accoglimento dell’opposizione, secondo consolidata giurisprudenza. Deduce che la revoca del decreto ingiuntivo, quale conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo di RFB, rappresenta una statuizione indefettibile. 2.-Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e degli artt. 392, 393 e 394 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.

La parte deduce che ove la Corte di Cassazione ritenesse ammissibile il ricorso di RFB, in ogni caso, dovrebbe cassare la sentenza di rinvio con ulteriore rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per avere limitato il perimetro di cognizione esclusivamente alle spese legali e non al merito della pretesa creditoria del Fallimento, con conseguente violazione del principio della domanda e dei principi che riguardano il giudizio di rinvio. 3.-Il ricorso principale è inammissibile. Nella sentenza impugnata vi è accertamento di inefficacia del decreto ingiuntivo posto che si richiamano le affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 28573/2021, che non ha richiesto al giudice del merito un nuovo esame della controversia, ma ha affermato che «l'inesistenza della notificazione (e conseguente inefficacia) del suddetto decreto, che è oggetto dell'azione ordinaria di accertamento proposta da RFB, preclude l'esame delle questioni inerenti alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria racchiusa nel decreto», frase che la Corte di merito ha replicato nella sua sentenza.

Nella stessa sentenza n. 28573/2021, questa Corte ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale di RFB entrambi diretti a contestare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria di ITALPLAN sul rilievo che ne è precluso l’ esame per non essere il decreto stato notificato, e quindi inefficace. Pertanto, la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è statuizione ormai affermata, sia in sede di legittimità che di merito così come è affermato che, di conseguenza, è precluso l’esame delle questioni inerenti la fondatezza nel merito delle questioni creditorie.

Diversamente da quanto deduce parte ricorrente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto da parte del giudice del rinvio non è in questo caso una statuizione necessaria, posto che la parte aveva proposto in via ordinaria (con il rimedio della opposizione tardiva) una domanda volta a far accertare e dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo, avendo inutilmente esperito il rimedio di cui all’art.188 disp. att. c.p.c. Ciò le è consentito (sul punto v. oltre alla stessa Cass. n. 28573/2021 , anche Cass. n. 12614 del 2014), dal momento che la statuizione ex art. 188 disp att. non è definitiva, ma non muta il contenuto della domanda tendente appunto ad un accertamento di inefficacia.

Nell’ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, se ritiene di non confermare il titolo formatosi nella fase monitoria, lo revoca e procede all’accertamento della pretesa creditoria; ma in questo caso l’accertamento di inefficacia per inesistenza della notificazione è satisfattivo della richiesta principale e preclusivo di qualsiasi altro passaggio diretto all’accertamento di merito. Di conseguenza deve dichiararsi inammissibile il ricorso principale e resta assorbito il ricorso incidentale condizionato subordinato esplicitamente all'accoglimento del ricorso principale.

Le spese del giudizio si compensano tra le parti tenendo conto dell'esito complessivo della lite. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso principale , assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma