Cassation appeal dismissed for late filing; appeal period expired after notification of appellate court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to the late filing of the petition. The appellant failed to submit the request within thirty days of the appellate court's notification, which occurred in June 2024, while the actual filing happened in July. The Court ruled that the subsequent appeal period had irrevocably expired, rendering the procedural remedy unavailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 12, l. fall.; Art. 394, comma 1, cod. proc. civ.: A cassation appeal filed after the statutory deadline is inadmissible because the time limit expires upon notification of the appellate decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17169/2024 R.G. proposto da FATTORIE DEL MATESE SOCIETA’ AGRICOLA a responsabilità limitata, rappresentata e difesa d a ll’ A vvocato Bruno Campione (CMPBRN70C03F839P) per procura speciale in atti -ricorrente – contro FALLIMENTO di AZIENDA AGRICOLA TORCINO s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Victor Rossi (RSSNCV71P26B715R)per procura speciale in atti -controricorrente – nonchécontro FALLIMENTO di FATTORIE DEL MATESE SOCIETÀ AGRICOLA a responsabilità limitata, rappresentata e difesa d a ll’ A vvocato Giacomo D'Attorre (DTTGCM76S30F205V) per procura speciale in atti -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2467/2024 depositata il 5/6/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025dal Consigliere Alberto Pazzi.
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 66/2019, dichiarava il fallimento di Fattorie del Matese Società Agricola a r.l. in accoglimento del ricorso presentato da Azienda Agricola Torcino s.p.a..
2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 53/2020, rigettava il reclamo proposto da Fattorie del Matese Società Agricola a r.l..
3. Questa Corte, con sentenza n. 32977/2023, cassava la decisione impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli per l’applicazione dei principi indicati.
4. La Corte d’appello di Napoli, a seguito della riassunzione del giudizio,dichiarava inammissibile la domanda di revoca ex art. 18 l. fall. per difetto di interesse ad agire della parte attrice in riassunzione Fattorie del Matese Società Agricola a r.l., tenuto conto del fatto che nelle more del giudizio era intervenuta l’omologa definitiva del concordato fallimentarenonché del disposto dell’art. 18, comma 15, l. fall., secondo cui, se il fallimento viene revocato, “restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura”.
5. Fattorie del Matese Società Agricola a r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 5 giugno 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di Azienda Agricola Torcino s.p.a. e il fallimento di Fattorie del Matese società agricola a r.l.. Parte ricorrente e il fallimento di Fattorie del Matese Società Agricola a r.l. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Occorre innanzitutto rilevare la tardività del ricorso presentato, come eccepito in via preliminare dal fallimento di Azienda Agricola Torcino s.p.a..
La pronuncia di questa Corte con cui la prima sentenza resa all’esito del giudizio di reclamo è stata cassata e rinviata alla Corte d’appello per un nuovo esame non ha alterato l’ambito processuale in cui la statuizione era stata assunta, che era e rimaneva quello disciplinato dall’art. 18 l. fall. Infatti, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (cfr. Cass., Sez. U., 11844/2016), regolata, a mente dell’art. 394, comma 1, cod. proc. civ., dalle norme processuali ordinarie stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, tenuto conto del rito applicabile ratione materiaee nei limiti della compatibilità.
Di conseguenza, la pronuncia adottata all’esito del giudizio di rinvio doveva essere impugnata avanti a questa Corte negli ordinari termini previsti dall’art. 18, comma 12, l. fall., vale a dire entro trenta giorni dalla notifica. Nel caso di specie la decisione impugnata è stata non solo pubblicata, ma anche notificata ad opera della cancelleria in data 5 giugno 2024, come risulta dai documenti prodotti (sub 6, 6 - bis e 6 - ter ) dal fallimento di Azienda Agricola Torcino s.p.a. (circostanza, peraltro, non contestata dal ricorrente all’interno della memoria conclusiva).
Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato soltanto in data 24 luglio 2024, quando il termine per l’impugnazione era, oramai, irrimediabilmente spirato. Ne discende l’inammissibilità del ricorso, in conseguenza della tardività dell’impugnazione.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par