Cassation appeal dismissed as untimely filed after appellate court ruling on bankruptcy estate management. Appeal filed outside statutory thirty-day limit following remand. Court ruled procedural deadline expired. Appeal inadmissible due to late filing. No defense presented by respondents. Case dismissed on procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the thirty-day statutory deadline. The appellant challenged an appellate court decision that rejected his claim regarding the bankruptcy estate, which had been remanded for a new examination. The court held that the remand did not reset the appeal timeline, rendering the filing untimely and procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 l. fall.; Art. 394 c.p.c.: A cassation appeal against a judgment rendered after a remand must be filed within the ordinary statutory period; the remand does not create a new procedural term for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10624/2024 R.G. proposto da INNOCENTI GHILARDI PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessio Stefanelli(STFLSS67S06G491C) per procura speciale in atti -ricorrente – contro FALLIMENTO di GHILARDI INNOCENTI PAOLO e I.C.G. s.r.l. in liquidazione -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 385/2024 depositata il 26/2/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025dal consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 69/2018, dichiarava il fallimento di Paolo Inghilardi Innocenti, in accoglimento dell’istanza presentata dal creditore I.C.G. s.r.l..
2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 503/2020, rigettava il reclamo proposto da Paolo Inghilardi Innocenti.
3. Questa Corte, con ordinanza n. 4790/2023, cassava la decisione impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, per l’applicazione dei principi indicati dalla decisione.
4. La Corte d’appello di Firenze, a seguito della riassunzione del giudizio, rigettava il reclamo, una volta accertata, in conformità ai principi di diritto richiamati dall’ordinanza di rinvio della Cassazione, una decisa prevalenza e sproporzione dell’attività di ricezione,ospitalità e locazione a terzi degli immobili rispetto a quella agricola.
5. Paolo Inghilardi Innocenti ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 febbraio 2024, prospettando quattro motivi di doglianza. Gli intimati fallimento di Paolo Inghilardi Innocenti e I.C.G. s.r.l. non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre rilevare la tardività del ricorso presentato. La pronuncia di questa Corte con cui la prima sentenza pronunciata all’esito del giudizio di reclamo è stata cassata e rinviata alla Corte d’appello per un nuovo esame non ha alterato l’ambito processuale in cui la statuizione era stata assunta, che era e rimaneva quello disciplinato dall’art. 18 l. fall.
Infatti, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (v. Cass., Sez. U., 11844/2016), regolata, a mente dell’art. 394, comma 1, cod. proc. civ., dalle norme processuali ordinarie stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, tenuto conto del rito applicabile ratione materiaee nei limiti della compatibilità. Di conseguenza, la pronuncia adottata all’esito del giudizio di rinvio doveva essere impugnata avanti a questa Corte negli ordinari termini previsti dall’art. 18, comma 12, l. fall., vale a dire entro trenta giorni dalla notifica.
Nel caso di specie la decisione impugnata è stata non solo pubblicata, ma anche notificata dalla cancelleria in data 26 febbraio 2024, come precisato dallo stesso ricorrente in esordio al proprio ricorso. Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato soltanto in data 24 aprile 2024, quando il termine per l’impugnazione era, oramai, irrimediabilmente spirato. Ne discende l’inammissibilità del ricorso, in conseguenza della tardività dell’impugnazione. 5.La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i