Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the Ministry of the Interior failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was filed after the deadline communicated on October 13, 2025. Consequently, the appeal was deemed renounced, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14720/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. Ministro p.t., il quale è rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. -ricorrente- Contro PASQUALINO CICCONE, rappresentato e difeso dall'AVV.TA MARIA GATTUSO, giusta procura speciale versata in atti. -controricorrente- Nonché contro GIROLAMO PALLADINO, GIUSEPPE VITA -intimati- Avverso: il DECRETO n. cron. 671/2025 del 03.03.2025, emesso nell’ambito del proc. civ. n. 401/2024 R.G. dalla CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA.
Vista la proposta di definizione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 13.10.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14720/2025 Numero sezionale 834/2025 Numero di raccolta generale 31140/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 La Consigliera Delegata GIULIA Iofrida Numero registro generale 14720/2025 Numero sezionale 834/2025 Numero di raccolta generale 31140/2025 Data pubblicazione 28/11/2025