Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 31136/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 31136/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a foreign national, did not respond to the proposal sent on October 7, 2025, while the opposing party, the Ministry of the Interior, remained silent. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal. The judgment formally extinguished the proceedings without ruling on the merits or allocating costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction of proceedings failure to request decision statutory time limit deemed renunciation Code of Civil Procedure silence as waiver diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
14108/2025 depositato il 10/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 07/10/2025;
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
14108/2025 depositato il 10/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16462/2025 R.G. proposto da: ABOUHSSEIN MAZEN MOHAMED RASHAD IBRAHIM, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO TESTORE -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 14108/2025 depositato il 10/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 07/10/2025;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16462/2025 Numero sezionale 831/2025 Numero di raccolta generale 31136/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/11/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 16462/2025 Numero sezionale 831/2025 Numero di raccolta generale 31136/2025 Data pubblicazione 28/11/2025