Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, Intesa Sanpaolo S.p.A., did not act within the timeframe required by law, while the respondents, the Mazzilli family, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3325/2025 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in B ari, alla via G arrruba n. 57 , DOM DIG, presso lo studio dell’ A vvocato Salvatore Giammaria che l a rappresenta e difende . -ricorrente- contro MAZZILLI ANTONIO, MAZZILLI ANGELA, AGOSTINACCHIO MICHELE e MAZZILLI MICHELE, elettivamente domiciliati in Bari, alla via Dante n. 201, presso lo studio dell’ A vvocato Vincenzo Operamolla (PRMVCN68R17A662W) che li rappresenta e difende. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI , n. 1523/2024,depositata il 26/11/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’Avvocato Vincenzo Operamolla dichiaratosene anticipatario, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’Avvocato Vincenzo Operamolla dichiaratosene anticipatario. Roma,27 novembre 2025. Il con