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Decreto — n. 31105/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 31105/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The applicant, a refugee claimant, had not acted to preserve the case while the administrative respondent waited for a public hearing. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, terminating the litigation without substantive review of the asylum claim.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day procedural deadline extinction of cassation proceedings failure to request decision administrative asylum case protezione internazionale allontanamento malgrado rischio di persecuzione rimpatrio in sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17203/2025 R.G. proposto da: DOSSO MOUTI ALLASSANE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATO NICOLETTA COZZI. -ricorrente- Contro COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA in persona del legale rappresentante p.t. - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. -Resistente- Avverso: il DECRETO di TRIBUNALE di BOLOGNA depositato il 20/06/2025 e pronunziato nell’ambito del proc. civ. n. 9169/2023 R.G.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17203/2025 Numero sezionale 819/2025 Numero di raccolta generale 31105/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la controparte amministrativa depositato tardivamente atto utile alla sola partecipazione in un’eventuale udienza pubblica.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 La Consigliera delegata Giulia Iofrida Numero registro generale 17203/2025 Numero sezionale 819/2025 Numero di raccolta generale 31105/2025 Data pubblicazione 28/11/2025