Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Antonio Raccio, had filed a recourse against a judgment by the Court of Appeal of Naples regarding a judicial liquidation procedure but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.243/2025 R.G. proposto da : RACCIO ANTONIO, domiciliato presso lo studio dell’avvocato MICHELE MARRA (C.F. MRRMHL61B11B963F), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENIMOOV S.P.A., domiciliata presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI ( C.F. BRGGNZ58C21E974W ), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro TRASPORTI RACCIO DI RACCIO ANTONIO C PROCEDURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N 111.1/24 -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n.105/2024 depositata il 27/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Non sussistono profili rilevanti al fine di disporre, come genericamente richiesto, che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di ANTONIO RACCIO ivi riportati.
Così de