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Decreto — n. 31099/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31099/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Antonio Raccio, had filed a recourse against a judgment by the Court of Appeal of Naples regarding a judicial liquidation procedure but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day deadline procedural extinction renunciation of appeal litigation costs allocation anticipo spese tardivo spese di esecuzione accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.243/2025 R.G. proposto da : RACCIO ANTONIO, domiciliato presso lo studio dell’avvocato MICHELE MARRA (C.F. MRRMHL61B11B963F), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENIMOOV S.P.A., domiciliata presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI ( C.F. BRGGNZ58C21E974W ), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro TRASPORTI RACCIO DI RACCIO ANTONIO C PROCEDURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N 111.1/24 -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n.105/2024 depositata il 27/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Non sussistono profili rilevanti al fine di disporre, come genericamente richiesto, che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di ANTONIO RACCIO ivi riportati.

Così de