Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31071/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy declaration, ruling asset valuation and liquidation difficulty are valid grounds for insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31071/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals against the bankruptcy declaration of Terme di Fogliano inadmissible. The appellants argued that the asset valuation was flawed and failed to include thermal water wells, yet the lower court confirmed the insolvency based on a prudent assessment of the assets' liquidity. The Supreme Court upheld the decision, noting that the difficulty in quickly liquidating these specific assets was a valid reason to exclude them from the immediate solvency calculation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 l.fall.; Art. 360 c.p.c.: The declaration of insolvency relies on a prudent judicial assessment where the concrete liquidity of assets must be verified, and the difficulty of immediate liquidation can objectively render assets unsuitable for satisfying creditors.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy declaration asset valuation liquidity assessment insolvency grounds liquidation difficulty attrezzature socioculturali inquinamento termico proprietà pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 l.fall.
v) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., per avere la corte territorialeconfermato lo stato di insolvenza nonostante la maggiore valorizzazione del patrimonio sociale risultante dalla nuova c.t.u.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 2424 c.c.
Art. 2424-bis c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 934 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20554/2025
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, upholding structural insolvency finding over temporary pandemic difficulties.
Cass. 30435/2022
Cassation court dismisses liquidation company's appeal regarding bankruptcy insolvency criteria and social capital debt status.
Cass. 10516/2022
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to insufficient active assets in liquidation company.
Cass. 18137/2018
Cass. 28193/2020
Cass. 28341/2023
Cassation court allows revocation of inadmissibility order and dismisses appeal on bankruptcy procedural grounds.
Cass. 32280/2022
Court dismisses appeal against bankruptcy declaration, ruling insolvency exists despite tax debt delays and criminal seizure.
Cass. 8745/2023
Cassation annuls execution order confiscating art. by third party in good faith, upholding confiscation of certificate only.
Cass. 7087/2023
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, upholding lower court's finding of insolvency despite procedural defects.
Cass. 480/2023
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration of a company in preventive settlement, rejecting factual re-evaluation.
Cass. 32311/2022
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove omission of decisive fact review.
Cass. 17105/2019
Cass. 7252/2014
insolvenza statica o patrimoniale) e dev’essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (Cass. 7252/2014; conf.
Cass. Sez. U, 23535/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2731/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI LATINA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI ( CVLFNC64M30E472T ) unitamente all’avvocato ALESSANDRA CAPOZZI ( CPZLSN69D65L719X ), domicilio digitale: cavalcanti.paolo@pec.comune.latina.it capozzi.alessandra@pec.comune.latina.it -ricorrente- contro PROVINCIA DI LATINA, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA DI TROIA ( C.F. DTRCLD68P66E472L), domicilio digitale: c.ditroia@pec.provincia.latina.it -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA ( GMMPLG67B19A3451 ), domicilio digitale: – pierluigigiammaria@ordineavvocatiroma.org -controricorrente- nonché contro FALLIMENTO TERME DI FOGLIANO SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GRIECO(GRCNTN60D02H501U), domicilio digitale:antoniogrieco@ordineavvocatiroma.org -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 8510/2021 depositata i l 28/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. — Nel 2017 il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento di Terme di Fogliano s.p.a. in liquidazione (di seguito Terme), su ricorso di Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. (di seguito Condotte), creditore per la realizzazione degli impianti di captazione su fondi di proprietà di Terme, stante l’insufficienza del patrimonio sociale (stimato in €. 6.922.361,00) a far fronte alle passività esistenti (accertate in €. 10.222.691,03). 1.1. —Il Comune di Latina, socio di maggioranza di Te rme , ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., contestando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 5 l.fall. in ragione dell’asserita capienza ed eccedenza - rispetto ai debiti - del complessivo patrimonio sociale liquidabile, poiché la perizia disposta aveva omesso di considerare i “pozzi di captazione delle acque termali” e sottostimato il valore commerciale di aree, terreni e fabbricati di proprietà della società, come risultante da altra perizia estimativa (redatta dall’Esperto incaricato dal Comune di Latina nell’ambito della programmata dismissione delle quote partecipative nella società fallita). 1.2.— Il Fallimento Terme di Fogliano s.p.a. in liquidazione e Condotte hanno resistito al reclamo, mentre la Provincia di Latina (socia di minoranza della società fallita) ha spiegato intervento ad adiuvandum del Comune reclamante. 1.3.

— La Corte d’appello di Roma, dopo aver disposto c.t.u. per la descrizione e valutazione del patrimonio immobiliare della società fallita (stimatoin complessivi € 11.759.287,51 , di cui € 1.900.000,00 per i pozzi ed € 124.000 per i magazzini connessi ai pozzi), ha rigettato il reclamo, ritenendo, in particolare, di dover escludere dallo stato patrimoniale il valore dei pozzi di captazione delle acque termali – « attraverso i quali il Comune, unico titolare» della concessione mineraria del giacimento Terme di Fogliano, «sulla scorta della Delibera della Regione Lazio n. 10746 del 23/12/1993, avendovi la Terme di Fogliano spa espressamente rinunciato», «dovrebbe esercitare fino al 2023 la concessione mineraria e che ha versato le relative imposte fino al 2017» – trattandosi di beni «destinati per legge al patrimonio indisponibile della Regione Lazio e considerato il probabile mancato rinnovo a detta scadenza per l’omessa valorizzazione del bene», tanto che nei bilanci della società il costo di tali opere era stato portato « in conto economico “a perdita ”», su indicazione del collegio sindacale, il quale era «dell'avviso che i costi di perforazione dei pozzi non possono essere capitalizzati come costi per “avviamento impianti” in quanto nessuna utilità pluriennale può essere ad essi attribuita».

Secondo la corte territoriale, detti pozzi sarebbero stati realizzati su aree che, in caso di esito positivo, sarebbero dovute essere cedute in diritto di superficie allo stesso Comune di Latina, fermo restando che,alla scadenza della concessione (nel 2023 o successivamente in caso di rinnovo), sia le acque che le opere pertinenziali, quali i pozzi, sarebbero dovuteessere riconsegnate alla Regione. 2. — Avverso detta decisione il Comune di Latina ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo (articolato su plurime violazione di legge), illustrato da memoria, cui hanno resistito con controricorso sia Condotte che il Fallimento intimato, quest’ultimo con deposito di memoria, mentre la Provincia di Latina ha formulato un “controricorso con ricorso incidentale adesivo”.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con l’unico motivo del ricorso principale, il Comune di Latina denuncia:

i) violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 26 e 27, della L.R. Lazio n. 90/1980, per aver considerato le opere di captazione (pozzi), realizzate a proprie spese dalla società Terme su aree di sua proprietà (libere da qualsiasi vincolo, onere o peso) quali opere pertinenziali della concessione mineraria delle sorgenti di acqua termominerale intestata al Comune di Latina, in contrasto con i termini della Concessione mineraria rilasciata al Comune medesimo e con gli obblighi (inadempiuti) convenzionalmente assunti dalla c oncessionaria e dalla f allita; ii) violazione dell’art. 934 c.c., per non aver fatto applicazione del principio generale per cui qualunque costruzione sopra il suolo appartiene al proprietario di questo; iii) violazione dell’art. 1 della L.R.

Lazio n. 90/1980, in base al quale costituiscono «patrimonio indisponibile della Regione Lazio a norma dell’art. 11 della l. 16 maggio 1970, n. 281» unicamente le «acque minerali e termali esistenti nel territorio della Regione Lazio», senza alcuna possibilità di includervi le opere di captazione (quand’anche pertinenziali) realizzate dalla s ocietà, rientrando nel patrimonio indisponibile della concedente solo le risorse naturali; iv) violazione degli artt. 2424 e 2424-bis c.c., per aver disposto in senso contrario alle disposizioni secondo cui le immobilizzazioni materiali – come i pozzi realizzati – sono da includer e nell’attivo dello stato patrimoniale societario;

v) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., per avere la corte territorialeconfermato lo stato di insolvenza nonostante la maggiore valorizzazione del patrimonio sociale risultante dalla nuova c.t.u. – € 11.759.287,51 (superiore al passivo fallimentare quantificato in € 10.222.691,03) – a causa dell’espunzione dall’attivo del valore dei pozzi (€ 1.900.000,00),con un risultato di € 9.859.287,51 e così affermando lo stato di insolvenza solo «per un differenziale di € 363.403,52». Si contesta anchela ricostruzione della «volontà contrattuale come espressa nella già ricordata Convenzione inter partes (…) e relativo Atto integrativo». 2.2.

— Le medesime censure vengono formulate nel “ controricorso con ricorso incidentale adesivo” proposto dalla Provincia di Latina. 3. — Le censure veicolate dal ricorso principale sono inammissibil i, al pari di quelle sostanzialmente replicate nel ricorso incidentale adesivo(pur in sé ammissibile alla luce di Cass. Sez. U, n. 8486 del 2024, per cui «L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva»). 4.

— Entrambi i ricorrenti, a ttraverso l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, mettono in discussione – come non è consentito in sede di legittimità – l’accertamento compiuto dai giudici di merito circa la volontà contrattuale delle parti come espressa nella Convenzione e nell’Atto integrativo (peraltro senza addurre violazioni dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e s. c.c.) così comele valutazioni svolte a partire dalla espletata c.t.u. , mediante una motivazione sicuramente superiore al minimo costituzionale (Cass.

Sez. U, 8053/2014). 4.1. — Dal canto suo, l a decisione impugnata è conforme ai principi stabiliti da questa Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza di società in liquidazione, in base ai quali:

i) ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall. la valutazione del giudice dev’essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento (cd. insolvenza statica o patrimoniale) e dev’essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (Cass. 7252/2014; conf. da ultimo Cass. 20554/2025); ii) l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio, idonei a consentire l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere, però, dalla valutazione della loro concretezza ed attualità (Cass. 30435/2022, 10516/2022, 18137/2018); iii) la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, stante la rilevanza anche del “fattore tempo”, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193/2020; cfr.

Cass.28341/2023, 32280/2022). 4.2. — Del resto, l’accertamento dello stato di insolvenza si basa su elementi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui convincimento integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto, come nel la specie , da una motivazione giuridicamente corretta e non inficiata dal vizio (qui nemmeno dedotto) di cui all’art. 360, co mma 1 , n. 5 c.p.c. (Cass. 8745/2023, 7087/2023, 480/2023, 32311/2022, 17105/2019, 7252/2014). 4.3. — Ciò detto, né il ricorrente principale né il ricorrente incidentale adesivo censurano l’affermazione della corte d’appello per cui, in ogni caso, i pozzi di captazione, «per la loro natura non sono certo di pronta liquidazione al fine di soddisfare i creditori sociali».

Si tratta di una autonoma ratio decidendi – collegata all’ulteriore rilievo che, al momento della dichiarazione di fallimento, le opere di captazione non erano ultimate e i costi di perforazione dei pozzi in nessun caso sarebbero potutiessere capitalizzati come costi per “avviamento impianti”, in quanto “nessuna utilità pluriennale poteva essere ad essi attribuita”, in coerenza con le regole sulla redazione del bilancio, ex artt. 2424 e 2424 bis c.c. – la cui mancata impugnazione rende inammissibili le ulteriori censure anche per difetto di interesse.

Peraltro, dal controricorso del Fallimento risulta che i l passivo accertato in sede fallimentare ammonta alla maggior somma di € 11.333.130,86 (in luogo di € 10.222.691,03). 5. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6. – Sussistono per entrambi i ricorrenti i presupposti processuali d el cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. Sez. U, 23535 / 2019). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore d i ciascuno dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida,quanto ai compensi , in euro 12.000,00 a favore del Fallimento Terme di Fogliano s.p.a. in liquidazione e in euro 10.000,00 a favore di Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., per entrambi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un