Cassation court remands expulsion appeal to lower court due to pending related asylum proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the expulsion appeal to the lower court because the second ground of appeal involved issues already assigned to public hearing in other related proceedings. The appellant argued that the first ground regarding inadmissibility and country conditions required independent examination, while the state contended procedural defects were unfounded. The court decided to remand the entire case to ensure all connected asylum and expulsion matters are resolved coherently before a final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 19, co. 1 and 1.1, TUI; Art. 8 CEDU; The court must remand proceedings when a ground of appeal relies on questions already decided in related public hearings to ensure procedural coherence and avoid contradictory rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22136/2024 R.G. proposto da : GODWIN PETER, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO LUIGI (MGLLGU74C26H703S) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, (C.F.: 97149560589), in persona del Ministro p.t., e la Prefettura di Salerno –Ufficio Territoriale del Governo -intimati- avverso l’ORDINANZA di GIUDICE DI PACE SALERNO in proc. n. 352/2024depositata il 04/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA A.RUSSO.
FATTI DI CAUSA Il ricorrente, cittadino nigeriano ha proposto opposizione al decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Salerno prot. n. 181/2023, emesso e notificato il 23.12.2023 per carenza di titolo abilitativo al soggiorno. Il giudice di pace ha respinto il ricorso ritenendo infondati i rilievi di natura procedimentale e segnatamente quelli relativi alla traduzione del decreto nonché infondato il rilievo in ordine alla non espellibilità del ricorrente. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato affidandosi a due motivi.
L'Avvocatura dello Stato per le amministrazione intimate, non costituita tempestivamente , ha depositato istanza per la partecipazione all'eventuale discussione orale. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta error in iudicando in relazione all’art.360, co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Con tale motivo, il ricorrente lamenta l’omessa valorizzazione degli elementi che, prodotti in primo grado in relazione al motivo n. 3, erano inerenti alla condizione di inespellibilità ex artt. 19, co.1 e 1.1, e 5, co.6, TUI, nonché 8 Cedu.
In particolare, l’odierno ricorrente lamenta la carenza di autonoma valutazione sulla situazione del Paese alla luce di report accreditati, sul radicamento in Italia raggiunto dal ricorrente e documentato col deposito di certificato di scuola, contratti di lavoro e contratto di casa, argomentando che l’omesso esame di tali circostanze di fatto, vale a dire la situazione nel paese di origine e il radicamento raggiunto in Italia è rilevante e che vi è stata violazione di legge e dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta error in iudicando in relazione all’art.360, co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della pendenza del ricorso n.1117/2024 r.g.da lui incardinato ed avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di protezione speciale, nonché l’omesso esame della sospensione accordata Tribunale di Napoli, con decreto del 22.1.2024. 3.- Ciò premesso , rilevato che il secondo motivo del ricorso attinge le questioni rimesse alla pubblica udienza con ordinanza n. 12445/2025 nel processo n. 11107/2024 R.G. e con ordinanza 12423/2025 nel processo n. 6955/2024 R.G. l’odierno procedimento deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa delle decisioni nei processi sopra evidenziati P.Q.M Rinvia