Cassation court dismisses appeal due to procedural defect in hearing notice timing under CPC Art. 380 bis.1.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the appellate court's decision regarding a public funding contract. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied civil code provisions concerning the binding nature of a guidance document versus the written contract. However, the court focused on a procedural defect where the hearing was scheduled less than sixty days after the notice was sent, violating the mandatory time limit in the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the hearing is fixed without complying with the mandatory sixty-day notice period, necessitating remittal to the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 10047/2022 promosso da Fondazione “Università popolare delle alpi dolomitiche”, in persona del Presidente pro tempore , rappresentat o e difes o da gli avvocati Arthur Frei e Federica Sca f arelli , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, Via Giosuè Borsi 4, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata difes a da gli avvocati Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Jutta Segna e Michele Purrello, nonché dall’avv.
Luca Graziani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viaPo 22, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzanon. 155/2021, pubblicata il 15/10/2021; udita la relazione della causa svolta all’ udienza camerale del 28/10/2025dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Fondazione “Università Popolare – Centro Studi Università Popolare delle Alpi Dolomitiche”, ora Fondazione “Università popolare delle alpi dolomitiche” (di seguito , anche UPAD), in data 0 6 /0 5 / 2009 presentava domanda alla Provincia autonoma di Bolzano (di seguito, anche Provincia), al fine di ottenere un finanziamento pubblico a sostegno del progetto “formazione della figura del trainer del benessere”, rivolto a donne in riqualificazione, rientro o over 45, persone in mobilità in settori colpiti da crisi economica, lavoratori aticipi, lavoratori stranieri che operano del settore delturismo, a valere sul Fondo Sociale Europeo (“FSE”), Asse I (Accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici), Obiettivo specifico A (Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori) del “Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 2007-2013 Competitività regionale e Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea il 9 novembre 2007 con Decisione C(2007)5529 (“Programma operativo” oppure “PO”), come da bando approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 570 del 23 febbraio 2009(”Approvazione del bando sulle modalità di presentazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento del Fondo sociale europeo obiettivo 2 nell’anno 2009/2010).
Il progetto veniva approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2072 del 24/08/2009 con contestuale concessione di un finanziamento in ragione della spese preventivate ammesse a contributo nell’importo di €92.809,70. Veniva, quindi, firmata la convenzione di finanziamento n. 59/39 del 19/08/2010 per la realizzazione del Progetto ai sensi della legge provinciale n. 20 del 29 luglio 1986. Ad esito del controllo finale del rendiconto consuntivo delle spese, la Provincia rettificava l’importo del contributo nel frattempo erogato a titolo di acconto (€71.222,81), intimando a UPAD, con provvedimento del 12/05/2017, la restituzione dei finanziamenti ritenuti non giustificati ed erogati in eccesso per l’importo di € 36.030,06 oltre interessi.
Itagli operati si riferivano a fatture pagate da UPAD a titolo di corrispettivo per taluni servizi affidati al soggetto terzo Physio Didaktica Soc. Coop., poiché, ad avviso dell’Ufficio FSE,tali pagamenti non potevano essere ammessi a contributo,dato che l’incarico a Physio Didaktica non era stato conferito nel rispetto della “procedura per l'acquisizione di forniture e servizi da soggetti terzi descritta a pagina 23 del vademecum”. Il riferimento era al “V ademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE –programma operativo 2007-2013”, il quale prescriveval’osservanza delle procedure concorsuali anche per contratti di servizi soggettivamente e oggettivamente sottratti al campo di applicazione del codice dell’allora vigente d.lgs. n. 163 del 2006 e della correlativa disciplina provinciale.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., UPAD conveniva la Provincia davanti al Tribunale di Bolzano per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’erogazione dell’intero contributo nell’ammontare concesso con delibera della Giunta provinciale n. 2072 del 24/08/2009, previa declaratoria di illegittimità, invalidità ed inefficacia dei tagli operati dalla Provincia. La Provincia, nel costituirsi, eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudico ordinario in favore del giudice amministrativo e chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
La causa venivadefinita con la sentenza n. 803/2019, con la quale il Tribunale di Bolzano rigettava le domande avanzate da UPAD nei confronti della Provincia e condannato la parte attrice alla rifusione delle spese di lite. UPAD proponeva appello, che però veniva respinto , con compensazione delle spese del grado. In particolare, per quanto ancora d’interesse, la Corte territoriale riteneva che il sopra citato “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 –2013” era vincolante per le parti , osservando che al bando di gara per la concessione dell’agevolazione F.S.E. in esame, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 570/2009 era allegato l’“Avviso per la presentazione di progetti di formazione”, il cui art. 4, intitolato “Costi ammissibili”, prevedevache i documenti di riferimento per detti costi fossero : le nuove regole generali sull'ammissibilità della spesa contenute nel d.P.R. n. 196 del 2008 di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 / 12 / 2008; il nuovo Vademecum della spesa 2009 .
Aggiungeva che entrambi i documenti erano messi a disposizione sul “sito del Servizio FSE http://wwvv.provincia.bz-it/fse/ nella Sezione “Home Gestire un progetto”. Inoltre con la sottoscrizione della convenzione fra la Provincia autonoma e l’UPAD del 19/08/2010, quest’ultima si era obbligata a “a) rispettare le direttive e le circolari della Provincia autonoma di Bolzano, quale Autorità di Gestione, pubblicate anche sul sito internet www.provincia.bz.it/fse;”, nonché “b) al rispetto delle disposizioni comunitarie, statali e della Provincia autonoma di Bolzano … per quanto concerne lo svolgimento delle attività formative e la rendicontazione delle spese sostenute…” (art.4, lett. a e b).
Ad opinione della Corte, pertanto, il bando di gara, perfettamente autosufficiente, richiamava espressamente tutte le norme di rilievo e, con particolare riguardo ai costi ammissibili, il “Vademecum della spesa 2009”, evidenziando che tale bando, esplicitamente menzionato nelle premesse della convenzione stipulata il 19/08/2010 tra le parti, era stato fatto proprio da UPAD con la firma dell’appena menzionato accordo. Da ciò discende va , contrariamente alle deduzioni dell’impugnante, che la regolamentazione dettata nel Vademecum non poteva non trovare applicazione vincolante per il beneficiario dei contributi.
La stessa Corte specificava che il V ademecum era puntuale nel prescrivere, al capitolo “Aspetti speciali –1. Affidamento di parte delle attività a terzi” (pag. 21 e ss.), non solo che tutti gli elementi caratterizzanti la delega dovessero essere “dettagliatamente descritti e motivati nell’offerta progettuale ed espressamente approvati e autorizzati dall’autorità competente”, ma, altresì che per forniture, servizi ovvero di deleghe a terzi del valore da € 20.000,01 a € 50.000,00 era necessaria la “consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell’oggetto dell’affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione”.
Rilevava, quindi, che, n el caso di specie, in nessuna parte del progetto consegnato all’Ufficio F.S.E. da parte di UPAD era stata fatta menzione della Cooperativa Physio Didaktika, soggetto destinatario della fatturazione finale e nessuna gara competitiva era stata posta in essere da UPAD pe r la scelta del terzo fornitore del servizio. Avverso tale statuizione, UPADha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza. La Provincia si è difesa con controricorso. Con decreto comunicato il 19/09/2025 è stata fissata l’adunanza camerale del 28/10/2025 per la trattazione del ricorso.
Le parti non hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché la parziale revoca del contributo a carico di UPAD, confermata dalla sentenza gravata, era stata ritenuta fondata sulla violazione delle regole di rendicontazione delle spese stabilite dal “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE”, asseritamente richiamato per relationem nella convenzione di finanziamento firmata da UPAD, e quindi per essa vincolante , mentre , invece , la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare il testo integrale del compendio contrattuale- senza limita re la ricerca della comune volontà delle parti in base ad una lettura isolata di singole clausole del Vademecum, trascurando altre clausole, di segno letterale diametralmente opposte –e considerare che il Vademecum stesso, peraltro mai approvato dai competenti organi provinciali, avevavalenza di atto di indirizzo politico e coordinamento delle azioni tra Stato, Regioni e Province autonome, come tale, privo di valenza precettiva,idonea a creare obblighi in capo ad UPAD.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1362, 1263 e 1346 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per essere l’evocata valenza negoziale del Vademecum priva di fondamento, in manca nza di qualsiasi riferimento testuale nella convenzione di finanziamento n. 59/39 del 19/08/2010, rivelandosi la convenzione nulla in parte qua, per la totale indeterminatezza dell’oggetto, posto che l’eventuale richiamo del Vademecum eraoltremodo indiretto e incerto. 2.Occorre preliminarmente rilevare che la fissazione dell’adunanza per il giorno 28/10/2025 risulta essere stata comunicata in data 19/09/2025.
Com’è noto l’art. 380 bis.1 c.p.c. prevede che «Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell’adunanza …». Ne consegue che, con riferimento alla presente adunanza, non risulta rispettato il termine di sessanta giorni, previsto dalla norma appena riportata. Le parti non hanno depositato memorie difensive, sicché non può valutarsi l’eventuale raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr.
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015, con riguardo al termine di cui al previgente art. 380 bis c.p.c., e Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 con riferimento al termine di cui all’art. 377, comma 2, c.p.c.). 3.Deve, quindi , essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinnovo della comunicazione della fissazione della prossima adunanza neitermini di legge. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, mandando alla cancelleria di com