Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new commercial activity cessation arguments not examined in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised a new argument regarding the cessation of commercial activity that was not examined by the lower court. The appellant claimed the company ceased business in 2013 due to leasing its premises, arguing this prevented bankruptcy under specific bankruptcy law articles. The court ruled that since this specific issue was not part of the lower court's decision on the commercial nature of the activity, it constituted a novel matter outside the scope of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 e 10 l.fall; Art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it raises new issues or themes not previously examined by the court of first instance or appeal, unless they are raised ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1442/2023 R.G. proposto da: Villa Camilla Società Sportiva Dilettantistica a.r.l., elettivamente domiciliata in Roma Via di San Basilio 72, presso lo studio dell’avvocato Castellano Michele che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carabellese Sergio, -ricorrente- contro Fallimento Villa Camilla Società Sportiva Dilettantistica a r.l., elettivamente domiciliato in Roma Via Mercadante 32, presso lo studio dell’avvocato Macario Francesco che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello Bari n. 1741/2022 depositata il 01/12/2022.
Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. Giovanni Nardecchia che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 La Corte d’Appello di Bari con l’impugnata sentenza rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Villa Camilla Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (indicata di seguito per brevità “Villa Camilla”) avverso la sentenza del Tribunale della stessa che aveva dichiarato il fallimento della società sportiva ad istanza dell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. 1.1 La Corte territoriale rilevava la natura commerciale, desumibile dalla percezione dei canoni di affitto d’azienda dall’affittuaria F.W.A. società dilettantistica a r.l, dell’attività esercitata dalla società dilettantistica, precisando che doveva essere considerata la nozione di obiettiva economicità intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo) non incompatibile con il fine mutualistico della società. 1.2 Soggiungeva che a nulla rilevava il fatto che i canoni di affitto di azienda fossero attribuiti direttamente ai creditori che avevano agito esecutivamente nei confronti della stessa Villa Camilla e non già a quest’ultima. 1.3 Riteneva, infine, rilevante, ai fini della sussistenza del carattere commerciale dell’attività esercitata dalla società dilettantistica, la nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2012 che riportava ingenti debiti verso fornitori e clienti derivanti «principalmente da operazioni di natura commerciale». 2 Villa Camilla ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo; il Fallimento ha svolto difese con controricorso, il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 comma 1 bis c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10, l. fall in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.; si sostiene che avendo la società, come risulta accertato dalla sentenza impugnata, concesso in affitto sin dalla data del 22 luglio 2013, l’interocompendio aziendale in favore di altro soggetto giuridico (la FWA società dilettantistica a r.l.), la ricorrente aveva di fatto cessato la propria attività d’impresa nel 2013 ben prima del termine annuale dalla sentenza di fallimento (pronunciata nel 2022) previsto dall’art. 10 l.fall.
2. Il motivo è inammissibile. 2.1 E’ principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 907/2018, 15430/2018 e 17041/2013); ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. 3.2 Nel caso di specie, è stato dedotto con la censura il tema della non fallibilità dell’imprenditore per cessazione dell’attività che non risulta essere stato oggetto di trattazione nel giudizio di reclamo il cui esame risulta perimetrato al solo accertamento della sussistenza della natura commerciale dell’attività esercitata dalla società dilettantistica. 3.3 La ricorrente non ha fornito specifiche indicazioni in merito alla deduzione nei giudizi di merito della questione della non fallibilità della società per cessazione ultrannuale, essendosi limitata solo ad affermare di aver dato atto nel ricorso della cessazione del l’attività commerciale in conseguenza dell’affitto d’azienda.
Il ricorso è quindi inammissibile. 4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1° quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del