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Ordinanza — n. 30981/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by dissolved company against bankruptcy, rejecting lower court's refusal based on lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30981/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the bankruptcy of Pinocom.net S.r.l. and dismissed the ex-liquidator's appeal in his own name due to untimeliness and lack of standing. While the lower court refused the company's appeal, arguing that dissolution extinguished its capacity to sue, the Supreme Court rejected this view. The court held that the law explicitly preserves the dissolved company's capacity to participate in bankruptcy proceedings, thereby allowing the appeal and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 10 legge fallimentare; Art. 2495 c.c.: The dissolution of a company does not deprive it of the capacity to sue or the standing to appeal in bankruptcy proceedings, as the law expressly maintains such capacity for specific procedural purposes.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings dissolved company standing capacity to sue legal representative ex-liquidator appeal liquidatore giudiziale annullamento della dichiarazione di fallimento impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 10 legge fallimentare
La Corte d’Appello di Napoli, in consapevole dissenso rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha decisoche, poiché « la cancellazione della società dal registro delle imprese… priva la società stessa della capacità di stare in giudizio»,l’art. 10 legge fall.
Art. 2495 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
e 2495 c.c., rilevabile ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Art. 94 c.p.c.
Art. 51, comma 15 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
ed ora, nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, art. 51, comma 15); possibilità quest’ultima, che rimane intatta anche nei confronti del liquidatore che rappresentala società estinta.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. n. 3625/2025
175 del 2014, consente di emanare,nei confronti delle società estinte, per un quinquennio a decorrere dalla data di cancellazione dal registro imprese (Cass. S.u. n. 3625/2025).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16618/2022 R.G. proposto da Pinocom.netS.r.l. in liquidazione e Giuseppe ANNIBALE , domiciliatiin Roma, via dei Lauri n. 1 1 , presso lo studio dell’avv. Giorgio De Angelis, rappresentati e dife si d all’avv. Fabio Lombardi, subentrato all’avv. Rosario Minicozzi -ricorrenti - contro Fallimento Pinocom.net S.r.l. in liquidazione, Alessandra ROMANO e Giuseppina AGOSTINELLI -intimati - avverso la sentenza n. 2454 /2 0 2 2 de l la Corte d’Appello di Napoli, depositatai l 1° . 6 . 2 0 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Benevento, su ricorso delle creditrici Alessandra Romano e Giuseppina A gostinelli, dichiarò il fallimento di Pinocom.net S.r.l. in liquidazione, entro l’anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Contro la sentenza di fallimento presentò reclamo il cessato liquidatore Giuseppe Annibale, sia in proprio, sia in nome e per conto della società fallita. La Corte d’Appello di Napoli dichiarò inammissibile il reclamo di Giuseppe Annibale in nome proprio, perché tardivo, e riservò la medesima sorte anche al reclamo presentato in nome e per conto della società, ritenendo non legittimato l’ ex liquidatore a rappresentare un soggetto giuridico ormai non più esistente.

Contro la sentenza della corte territoriale Giuseppe Annibale ha proposto , «in proprio e quale legale rappresentante», ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il fallimento e le creditrici sono rimasti intimati. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si deve innanzitutto constatare l’inammissibilità del ricorso presentato in proprio nome da Giuseppe Annibale, perché nessuna censura viene mossa nei confronti della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo il suo reclamo.

2. L’unico motivo di ricorso riguarda, infatti, la decisione assunta sul reclamo presentato dalla società in persona del suo liquidatore, essendo esso rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 legge fall. e 2495 c.c., rilevabile ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». La Corte d’Appello di Napoli, in consapevole dissenso rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha decisoche, poiché « la cancellazione della società dal registro delle imprese… priva la società stessa della capacità di stare in giudizio»,l’art. 10 legge fall. non può intendersi «nel senso che introduca una sorta di eccezione, ossia che comporti, come pure si sostiene, lasopravvivenza della società quale fictio iuris(ai soli fini del fallimento)» .

3. Il motivo è palesemente fondato. 3.1. Basterebbe richiamare i numerosi precedenti di questa Corte che sono menzionati nella stessa sentenza impugnata, addirittura senza la pretesa di averli indicati tutti («etc.»)e senza che si prospetti l’esistenza di un contrasto, o anche solo di qualche tentennamento , nella giurisprudenza di legittimità.Da ultimo, in senso conforme, è stata pronunciata la recente ordinanza n. 14345/2025, anch’essa di accoglimento di un ricorso proposto contro una identica decisione della Corte d’Appello di Napoli. 3.2.

Il medesimo principio è stato del resto ribadito anche con riguardo all’impugnazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento fiscali e previdenziali che l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, consente di emanare,nei confronti delle società estinte, per un quinquennio a decorrere dalla data di cancellazione dal registro imprese (Cass. S.u. n. 3625/2025). Del resto, in quel caso la disposizione di legge esplicita meglio il concetto, stabilendo che «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». 3.3.

Le argomentazioni ribadite dalla corte partenopea non sono in grado di intaccarela tenuta e il solido ragionamento posto a base del consolidato orientamento di legittimità: se la legge consente che una società estinta sia eccezionalmente destinataria di un provvedimento giurisdizionale, è necessario riconoscerealla società anche la legittimazione a partecipare al processo in cui quel provvedimento deve essere adottato. 3.4. Non ha fondamento l’analogia, propostadal giudice a quo, tra l’estinzione della società e la morte della persona fisica.

Infatti,la società è essenzialmente un ente giuridico, mentre la persona fisicapreesiste in natura, rispetto al suo riconoscimento giuridico. Per questomotivo, ben divers o significato av rebbe la fictio iuris di considerare ancora in vita (a determinati fini) una persona fisica (e individuare un defunto come parte di un processo e destinatario di un provvedimento), rispetto alla medesima fictio iuris riferita alla società ( fictio che , a ben vedere, altro non è , se non una specificazione degli effetti dell’estinzione delle società, che il legislatore è libero di disciplinare nel modo che ritiene più opportuno). 3.5.

Meno ancora si comprende l’argomento per assurdo utilizzato dal giudice del reclamo laddove afferma che «pare illogico ritenere che la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantenga la capacità di stare in giudizio e di proporre reclamo avverso la sentenza difallimento, sebbene poi, appunto in quanto oramai “estinto”, tale soggetto non possasopportare le conseguenze di tale iniziativa (tra cui la condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza)». La società fallita, in quanto tale, anche se non estinta,non sopporta mai le conseguenze, in punto spese di lite, dell’impugnazione della sentenza di fallimento.

Infatti, il suo patrimonio è interamente acquisito alla procedura e, in caso di rigetto, il curatore e i creditori concorsuali non potranno recuperare le spese legali affrontate per difendersi, salvo che ricorrano i rigorosi presupposti per condanna re a lla rifusione anche il legale rappresentante (art.94 c.p.c. ed ora, nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, art. 51, comma 15); possibilità quest’ultima, che rimane intatta anche nei confronti del liquidatore che rappresentala società estinta.

4. Cassata la sentenza e disposto il rinvio, la corte territoriale dovrà provvede re anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso presentato da Giuseppe Annibale in nome proprio, accoglie il ricorso presentato da Pinocom.net S.r.l. in liquidazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, perché decida, in di