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Ordinanza — n. 30965/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by the bankrupt contractor and adherence by the counterparty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30965/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the withdrawal of the main appeal by the bankrupt contractor and the subsequent adherence by the counterparty. The procedural outcome resulted in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the construction contract dispute. Consequently, no decision was rendered regarding the disputed work valuation or unpaid fees.

Regesto Legislator

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Art. 334, Art. 391 comma 4 c.p.c.; The withdrawal of the main appeal by the appellant and the adherence by the counterparty extinguishes the cassation proceedings, precluding any judgment on the merits or the imposition of doubled court fees.

Parole chiave

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withdrawal of appeal adherence to withdrawal extinction of proceedings bankruptcy proceedings court fees calculation credito nel fallimento credito edilizio imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334 c.p.c.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale condizionato ex art. 334 cod.
Art. 391 comma 4 c.p.c.
ed esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 334 cod. proc. civ
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale condizionato ex art. 334 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19071/2018
Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).
Cass. 23175/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6354/2019 R.G. proposto da FALLIMENTO di HOUSE COSTRUZIONI s.r.l. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Malinconico (MLNGNN60B25L195V) per procura speciale in atti -ricorrente – contro CIANCI IMMOBILIARE s.r.l., rappresentat a e difes a dall' A vvocato Franco Collalti (CLLFNC55A22D539J)per procura speciale in atti -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1680/2018 depositata il 12/7/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA 1. Cianci Immobiliare s.r.l. conveniva in giudizio House Costruzioni s.r.l., a cui aveva appaltato la realizzazione di tre palazzine, al fine di veder accertato che il valore delle opere eseguite dall’appaltatrice era pari a € 836.604,04 e sentir condannare la controparte al pagamento di canoni insoluti per l’affitto di una gru e al risarcimento dei danni provocati dal suo inesatto adempimento. House Costruzioni s.r.l., nel costituirsi in giudizio, sollecitava il rigetto delle istanze avversarie e domandava, in via riconvenzionale, la condanna di Cianci Immobiliare s.r.l. al pagamento del saldo dovuto in correlazione all’entità dei lavori effettivamente eseguiti e fatturati.

Il Tribunale di Siena, a seguito della riassunzione del giudizio interrottosi per il fallimento di House Costruzioni s.r.l., con sentenza n. 358/2014 dichiarava improcedibili sia la domanda principale proposta da Cianci Immobiliare s.r.l. che le domande riconvenzionali formulate dalla curatela.

2. La Corte distrettuale di Firenze, con sentenza depositata in data 12 luglio 2018, respingeva l’appello principale proposto dal fallimento di House Costruzioni s.r.l., ritenendo assorbito l’appello incidentale condizionato di Cianci Immobiliare s.r.l..

3. Il fallimento di House Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Cianci Immobiliare s.r.l, la quale, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a un unico motivo. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 380 bis.1 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il fallimento ricorrente, in data 10 ottobre 2025, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.

Cianci Immobiliare s.r.l., con atto del 27 ottobre 2025, ha aderito a questa rinuncia, con richiesta di compensazione totale delle spese di lite. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale condizionato ex art. 334 cod. proc. civ. ed esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia, co