Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, declaring case extinguished without ruling on merits or costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the case extinguished following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal on November 6, 2025. The underlying dispute involved the Regional Agency for Revenue Collection's attempt to enforce a regional debt against a consortium in judicial liquidation, which the lower appellate court had rejected. Since the appellant voluntarily abandoned the proceedings, the court found no need to address the substantive legal arguments regarding the agency's standing or the liquidation requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; Art. 376 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without prejudice to the finality of the lower court's decision, and the exceptional doubling of the unified contribution does not apply to voluntary withdrawals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5378/2025 R.G. proposto da CONSORZIO ESTRATTORI MATERIALI INERTI DEL CITTADELLESE CEMIC, SIMONETTO ENZO, elettivamente domiciliati in PADOVA VIA CESARE BATTISTI DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato STROPPARO ALBERTO (STRLRT75M15A703Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONSORZIO ESTRATTORI MATERIALI INERTI DEL CITTADELLESE CEMIC IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE , elettivamente domiciliato in n. 5378/2025 R.G.
ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 61, presso lo studio dell’avvocato CURTI MARA (CRTMRA68M60H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato DI PEDE MATTEO (DPDMTT73T14D325N) -controricorrente- nonchè contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONSORZIO ESTRATTORI MATERIALI INERTI CITTADELLESE CEMIC -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 115/2025 depositata il 22/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO: che il Tribunale di Padova ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di CEMIC - CONSORZIO ESTRATTORI MATERIALI INERTI DEL CITTADELLESE su ricorso di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), la quale aveva fatto valere un credito della Regione Veneto di € 6.924.557,77 derivante da sentenza definitiva del Tribunale di Padova per cui era stato invano tentato il recupero in via forzata; che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo della società debitrice, ritenendo la legittimazione attiva di ADER in base all’art. 17, comma 2, d. lgs. n. 46/1999, che abilita la riscossione di ADER anche di crediti non tributari come le entrate regionali e ritenendo che la cartella n. 07720120005201880000 azionata e notificata non era stata impugnata, facendo così stato sulla titolarità del credito; che la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi per l’assoggettamento a liquidazione giudiziale, in quanto consorzio svolgente attività esterna; n. 5378/2025 R.G. che ha proposto ricorso per cassazione il consorzio il Presidente in proprio, affidato a tre motivi, cui resist ono con controricorso ADER e la liquidazione giudiziale;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha depositato in data 6 novembre 2025 una rinuncia agli atti del giudizio; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;
Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M La