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Ordinanza — n. 30962/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy liquidation opening due to lack of financial statements proving company size limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30962/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the company's claim that the lower court failed to assess tax debt prescription or company size limits. The appellant argued that without financial statements, the court could not verify if the debt exceeded the €500,000 threshold required for bankruptcy liquidation. The court ruled that the absence of balance sheets constitutes a lack of evidence rather than a procedural error, as the law requires proof of size to open the procedure.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 14/2019; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The absence of financial statements constitutes a lack of evidence regarding company size, justifying the opening of bankruptcy liquidation without requiring incidental assessment of debt prescription.

Parole chiave

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bankruptcy liquidation opening company size limits financial statements absence tax debt prescription procedural inadmissibility evidence burden commercial insolvent liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 14 del 2019
14 del 2019, nonché dell’art. 2934 c.c.
Art. 121 d.lgs. n. 14 del 2019
d, art. 121 d.lgs. n. 14 del 2019, nonché dell’art.
Art. 2934 c.c.
14 del 2019, nonché dell’art. 2934 c.c. e degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
e ss.mm., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1, 15, 18 legge fall. e ss.mm.
4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 2934 c.c
14 del 2019, nonché dell’art. 2934 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4987/2025 R.G. proposto da STADELS.r.l . in liquidazione , elettivamente domiciliat a agli indicati indirizzi PEC delle avv. Zina Scotti e Patrizia Scotti, che larappresentano e dife ndono -ricorrente - contro presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende -controricorrente - e contro STADELS.r.l. in liquidazione -intimata - avverso la sentenza n. 9/2025 de l la Corte d’Appello di Napoli , depositatail 28 . 1 . 20 2 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.11.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Su istanza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarò aperta la procedura di liquidazione giudiziale di STADEL S.r.l. , ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2, lett. b, e 121 c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019). STADEL S.r.l. propose reclamo contro la sentenza del tribunale, contestando – tra l’altro – la sussistenza dei limiti dimensionali dell’impresa, anche con riguardo all’entità del passivo, da valutare tenendo conto dell’asserita estinzione per prescrizione di buona parte del debito fiscale.

Instauratosi attivo contraddittorio con il curatore del la liquidazione giudiziale (mentre la creditrice istante veniva dichiarata contumace), la C orte d’ A ppello di Napoli rigettò il reclamo. Contro la sentenza della corte territoriale STADELS.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Agenzia delle Entrate Riscossione si è difesa con controricorso, mentre la procedura concorsuale liquidatoria è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia « nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. d, art. 121 d.lgs. n. 14 del 2019, nonché dell’art. 2934 c.c. e degli artt. 1, 15, 18 legge fall. e ss.mm., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di prescrizione di crediti erariali». Laricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto di non poterprocedere all’accertamento in via incidentale della intervenuta prescrizione deicrediti erariali, perché – si sostiene – in caso contrario si sarebbe dovuto constata r e che i crediti non prescritti erano inferiori al limitelegale di € 500.000. 1.1.

Il motivo è inammissibile, perchéincoerente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte partenopea non ha affatto affermato di non poter apprezzare l’eventuale prescrizione di parte dei crediti dichiarati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ha soltanto rilevato che le contestazioni della ricorrente erano in gran parte «doglianze di merito» che avrebbero dovuto diventare oggetto di ricorsi in sede contenziosa tributaria e, quindi, ormai coperte dalla definitività dei relativi atti di accertamento e di riscossione.

Affermazione, questa, ineccepibile e non specificamente censurata nel ricorso. A ciò si aggiunga che nemmeno viene censurata quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cuila corte territoriale ha fatto notare –sempre nell’ambito del discorso sul presupposto soggettivo e, in particolare, sull’ammontare dei debiti – «la mancanza pluriennale dei bilanci da depositare» . Rilievo pertinente, in quanto le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali insolventi «che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)».

Pertanto, nel dubbio sui requisiti dimensionali (dubbio al quale ben può dare corpo, almeno per una società di capitali, la mancanza dei bilanci), la liquidazione giudiziale deve essere senz’altro aperta. È quindi paradossale che la stessa ricorrente, nella parte finale dell’illustrazione del motivo, metta in risalto la pluriennale mancata redazione dei bilanci, al fine di accreditare la tesi di una prolungata inattivitàe, quindi, della mancanza di attivo e di ricavi nell’ultimo triennio prima della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

In realtà, l’attivo e i ricavi sono voci dello stato patrimoniale e del conto economico, che quindi proprio dal bilancio dovrebbero essere innanzituttoestratte. E l’assenza dei bilanci non è una prova, ma, al contrario, la mancanza di una prova (che dovrebbe esserci) in merito alle dimensioni dell’impresa.

2. Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza per omesso esame di un documento decisivo –violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». La ricorrente indica, quali documenti decisivi che non sarebbero stati esaminati dal giudice del merito, l’estratto di ruolo (dal qualerisalire alla prescrizione dei crediti erariali) e la visura del registro delle imprese (nella quale constatare la mancata produzione dei bilanciper più di quindici anni). 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché ciò che viene denunciato non è l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, bensì l’asserita inadeguata valutazione, a fini probatori, di due documenti cheil giudice del merito ha invece menzionato nella motivazione e considerato nel suo prudente –e qui insindacabile –apprezzamento del materiale istruttorio disponibile.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquida no in dispositivo. Naturalmente non occorre provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs