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Ordinanza Interlocutoria — n. 30915/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of contradictory proceedings against Unicredit and Danile SRL due to missing party notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30915/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the integration of contradictory proceedings against Unicredit S.p.A. and Danile S.r.l., who were absent from the appeal judgment. The appellants argued that Unicredit should be heard as the true creditor, while the lower court had previously rejected Unicredit's request to remove its agent, DoBank S.p.A. The court ruled that since Unicredit constituted itself in the appeal but was not notified of the cassation appeal, and since Danile S.r.l. is a necessary co-litigator, both must be added to the proceedings within thirty days.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; Art. 103 cod. proc. civ.: When a party constitutes itself in a lower instance but is not notified of the appeal to the Cassation Court, or when a necessary co-litigator is absent, the Court must order the integration of contradictory proceedings to ensure full adversarial debate.

Parole chiave

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integration of contradictory proceedings missing party notification necessary co-litigation cassation appeal procedure agent removal request credito contestato credito in esecuzione debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
Antonio Contrino), e non anche alla Unicredit s.p.a., che non ha provveduto a costituirsi in questo giudizio; - ne consegue che, ai sensi dell’art. 331 cod.
art. 1956 cod. civ
art. 331 cod. proc. civ
Antonio Contrino), e non anche alla Unicredit s.p.a., che non ha provveduto a costituirsi in questo giudizio; - ne consegue che, ai sensi dell’art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 luglio 2019, n. 20313
Cass. 26 luglio 2019, n. 20313; Cass.
Cass. 20 luglio 2016, n. 14829
20313; Cass. 20 luglio 2016, n. 14829); P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Unicredit s.p.a.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7505/2024R.G. proposto da Danile Filippo, DanileNello, Castro Maria Patrizia e Gattuso Maria, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Giacomo Messina -ricorrenti - contro DoBank s.p.a., quale mandataria della Unicredit s.p.a. -intimato - Unicredit s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 152 /202 4 , depositata il 27 gennaio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1° ottobre 202 5 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Filippo Danile , Nello Danile , Maria Patrizia Castro e Maria Gattuso propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Oggetto:integrazione del contraddittorio appello di Palermo, depositat a il 27 gennaio 2024 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Agrigentoche aveva accolto solo parzialmente le domande attoree ed accertato il saldo del rapporto di conto corrente in essere tra la Danile s.r.l. e la Unicredit in euro 121.797,42, a credito per la banca , alla data del 31 marzo 2014; - la Corte di appello ha riferito che le domande attoree avevano a oggetto l’accertamento: della nullità parziale del contratto di conto corrente e dei collegati contratti di apertura di credito e di conti anticipi conclusi dalla Danile s.r.l. con la Unicredit s.p.a. per indeterminatezza delle spese di gestione e di altri costi, pattuizione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese e valute bancariein assenza di specifica pattuizione scritta , erronea applicazione del regime delle valute e applicazione di interessi anatocistici e in misura usuraria;della nullità del contratto di mutuo conclusodalla Danile s.r.l. con la predetta banca in quanto i relativi interessi erano determinati con riferimento al criterio del tasso Euribor; della nullità delle fideiussioni stipulate da Filippo Danile, Nello Danile, Maria Patrizia Castro e Maria Gattuso a garanzia delle obbligazioni nascenti dai menzionati contratti per indeterminatezza; della liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ.; - ha dato atto nel giudizio di appello si era costituita, per parte appellata, la doBank s.p.a., quale mandataria della Unicredit s.p.a. , e che successivamente si era costituita la medesima Unicredit s.p.a. , chiedendo l’estromissione della mandataria; - quindi, dopo aver rilevato che non poteva essere disposta l’estromissione dal giudizio della mandataria DoBank s.p.a. in difetto del consenso di tutte le altre parti, ha disatteso il gravame confermando la decisione di prime cure; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; -né la Unicredit s.p.a. , né la doBank, nella vantata qualità, spiega no alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - va preliminarmente osservato che benché la Unicredit s.p.a. si sia costituita nel corso del giudizio di appello in proprio, qualetitolare del rapporto controverso, per mezzo dell’avv. Antonio Formaro, chiedendo contestualmente l’estromissione dal giudizio della doBank s.p.a., sua mandataria in virtù di relativa procura, la Corte di appello ha respinto tale istanza, per cui deve ritenersi che la predetta doBank s.p.a. abbia mantenuto la qualità di parte nel giudizio di appello, non risultando decisiva, in senso contrario, la circostanza della sua mancata menzione quale parte nella intestazione della sentenza; - orbene, il ricorso per cassazione è stato notificato alla sola doBank s.p.a., nella qualità spesa nel giudizio di appello, mediante invio della copia dell’atto al procuratore costituto (avv.

Antonio Contrino), e non anche alla Unicredit s.p.a., che non ha provveduto a costituirsi in questo giudizio; - ne consegue che, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto; -ai sensi della medesima disposizione codicistica va, altresì, disposta l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Danile s.r.l., parte dei contratti dedotti in giudizio e società appellante (oltre che attrice in primo grado), stante l’esistenza di un litisconsorzio necessario processuale tra questa e i fideiussori odierni ricorrenti derivante dalla presentazione dinanzi al giudice di meritodi temi comuni (cfr.

Cass. 26 luglio 2019, n. 20313; Cass. 20 luglio 2016, n. 14829); P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Unicredit s.p.a. e della Danile s.r.l. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruo