Cassation appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Cacciatori di Stelle S.R.L. voluntarily renounced the recourse on October 29, 2025, triggering the automatic termination of proceedings under Article 390 of the Civil Procedure Code. The court declined to assign litigation costs to the withdrawing party, adhering to the discretionary provision in Article 391, paragraph 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 2°, c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the applicant results in the extinction of the proceedings, and the court may refrain from ordering the payment of costs to the withdrawing party.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati: Oggetto FRANCESCO TERRUSI - Presidente - ANDREA ZULIANI - Consigliere - ANDREA FIDANZIA - Consigliere - Ud. 11/11/2025 – PU GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere - R.G.N. 4603/2024 FILIPPO D’AQUINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4603-2024 proposto da: CACCIATORI DI STELLE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresenta e difesa dall’Avvocato NICOLA CERA per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente - nonché LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CACCIATORI DI STELLE S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la SENTENZA N. 116/2024 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 16/1/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella pubblica udienza dell’11/11/2025; Numero registro generale 4603/2024 Numero sezionale 3821/2025 Numero di raccolta generale 30908/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 Ric. 2024 n. 4603 - Sez. 1 – PU dell’11 novembre 2025 sentito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, la quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio; rilevato che: - la società ricorrente, con atto in data 29/10/2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - la rinuncia al ricorso comporta, a norma dell’art. 390 c.p.c., l’estinzione del giudizio di cassazione; - la Corte non ritiene, come consentito dall’art. 391, comma 2°, c.p.c., di porre le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente che vi ha dato causa;
P.Q.M la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l’11 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente Giuseppe Dongiacomo Francesco Terrusi Numero registro generale 4603/2024 Numero sezionale 3821/2025 Numero di raccolta generale 30908/2025 Data pubblicazione 25/11/2025