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Ordinanza — n. 30906/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late, violating both 30-day and six-month filing deadlines under Italian civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30906/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to significant delays in filing. Sara Piccoli filed the appeal on October 30, 2023, which exceeded the thirty-day post-notification deadline and the six-month post-deposit deadline applicable to cases not subject to suspension. The court ruled that the procedural violations rendered the appeal untimely and non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 13, c.c.i.i.; Art. 327, comma 1, c.p.c.; Art. 9, comma 1, c.c.i.i.: Appeals must be filed within thirty days of notification or six months of deposit; failure to meet either deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations civil procedure law filing deadline Cassation appeal tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma 13, c.c.i.i.
RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte prende atto che il ricorso per cassazione, essendo stato notificato il 30/10/2023, è tardivo in quanto proposto: - oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 51, comma 13, c.c.i.i.; - oltre il termine di sei mesi previsto dall’art.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
51, comma 13, c.c.i.i.; - oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1 °, c.p.c., decorrente dal momento in cui, in data 30/3/2023, la sentenza impugnata è stata depositatae, come stabilito dall’art.
Art. 9, comma 1, c.c.i.i.
327, comma 1 °, c.p.c., decorrente dal momento in cui, in data 30/3/2023, la sentenza impugnata è stata depositatae, come stabilito dall’art. 9, comma 1, c.c.i.i., non assoggettato alla sospensione feriale (tra l’1 agosto e il31 agosto) prevista dall’art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012
115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22644-2023proposto da: PICCOLI SARA, rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o STEFANO CUOGHIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MILLENNIUMS.R.L.; -intimata - avversol a SENTENZA N. 719/2023 della CORTE D ’ APPELLO DI VENEZIA, depositatail 30/3/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio dell’11/11/2025; FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Sara Piccoli avverso la sentenza con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Millennium s.r.l.. 1.2.

Sara Piccoli, assumendo l’intervenuta notificazione della sentenzain data 30/3/2023, ha chiesto la sua cassazione con ricorso notificato in data 30/10/2023. Ric. 2023n. 22644- Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 1.3. La Liquidazione Giudiziale èrimasta intimat a . RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte prende atto che il ricorso per cassazione, essendo stato notificato il 30/10/2023, è tardivo in quanto proposto: - oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 51, comma 13, c.c.i.i.; - oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1 °, c.p.c., decorrente dal momento in cui, in data 30/3/2023, la sentenza impugnata è stata depositatae, come stabilito dall’art. 9, comma 1, c.c.i.i., non assoggettato alla sospensione feriale (tra l’1 agosto e il31 agosto) prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969.

Il ricorso è, dunque,inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Nulla per le spese del giudizio in difetto di costituzione in giudizio della Liquidazione. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. Ric. 2023n. 22644- Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio de